Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  05/06/2006;  Decisione del  05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30486  30487  30488  30489  30490  30492  30493  30494  30495  30496  30497  30498  30499


Titolo
SENT. 233/06 F. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - NORME IN MATERIA DI NOMINE E DI PERSONALE - PREVISIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" DELLE NOMINE REGIONALI E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AL MOMENTO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" A TUTTI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE - ESTENSIONE DELLA PREDETTA DECADENZA A TUTTI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI IN ESSERE ALLA DATA DI PROCLAMAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ATTUALMENTE IN CARICA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE" ED ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE PROPOSTA IN TERMINI DI ASSOLUTA GENERICITÀ - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENTE ASSORBIMENTO DELLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PROPOSTA DALLA REGIONE.

Testo
E' inammissibile, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, il quale detta la disciplina transitoria per l'applicazione delle norme di cui al precedente comma 6, prevedendo che la stessa opera anche riguardo agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta attualmente in carica. La censura è infatti proposta in termini di assoluta genericità, con conseguente assorbimento dell'eccezione di inammissibilità, proposta dalla Regione sotto il profilo che la norma impugnata non avrebbe prodotto alcun effetto, essendo stata la decadenza da tutti gli incarichi dirigenziali già pronunciata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento amministrativo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte