Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 233/06 G. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - NORME IN MATERIA DI NOMINE E DI PERSONALE - PREVISIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" DELLE NOMINE REGIONALI E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AL MOMENTO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" A TUTTI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE - PREVISIONE DELLA STESSA ANCHE PER GLI ORGANI DI VERTICE DELLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE ED ASSIMILABILI (IN QUANTO EFFETTUATE NEI NOVE MESI PRECEDENTI L'ELEZIONE DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE) - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE" - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 233/06 G. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - NORME IN MATERIA DI NOMINE E DI PERSONALE - PREVISIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" DELLE NOMINE REGIONALI E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AL MOMENTO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" A TUTTI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE - PREVISIONE DELLA STESSA ANCHE PER GLI ORGANI DI VERTICE DELLE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE ED ASSIMILABILI (IN QUANTO EFFETTUATE NEI NOVE MESI PRECEDENTI L'ELEZIONE DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE) - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE" - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui ricomprende fra le nomine soggette a decadenza automatica (in quanto effettuate nei nove mesi precedenti l'elezione dei nuovi organi rappresentativi della Regione) quelle degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili. La norma, in quanto diretta esclusivamente a disciplinare l'organizzazione amministrativa delle aziende in questione, non incide sulla materia dell'"ordinamento civile" (né su quella della "tutela della salute").
- Sulla non interferenza di analoga disciplina regionale con la materia "tutela della salute", v. citata sentenza n. 181/2006.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte in cui ricomprende fra le nomine soggette a decadenza automatica (in quanto effettuate nei nove mesi precedenti l'elezione dei nuovi organi rappresentativi della Regione) quelle degli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili. La norma, in quanto diretta esclusivamente a disciplinare l'organizzazione amministrativa delle aziende in questione, non incide sulla materia dell'"ordinamento civile" (né su quella della "tutela della salute").
- Sulla non interferenza di analoga disciplina regionale con la materia "tutela della salute", v. citata sentenza n. 181/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
03/06/2005
n. 12
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte