Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 233/06 H. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE ABRUZZO - NORME IN MATERIA DI NOMINE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA REGIONALE - "DECADENZA AUTOMATICA" DI TUTTE LE NOMINE DEGLI ORGANI DI VERTICE DEGLI ENTI REGIONALI ALL'ATTO DI INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NOMINE CARATTERIZZATE DALL''INTUITUS PERSONAE', FONDATE SU VALUTAZIONI PERSONALI COERENTI ALL'INDIRIZZO POLITICO REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 233/06 H. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE ABRUZZO - NORME IN MATERIA DI NOMINE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA REGIONALE - "DECADENZA AUTOMATICA" DI TUTTE LE NOMINE DEGLI ORGANI DI VERTICE DEGLI ENTI REGIONALI ALL'ATTO DI INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NOMINE CARATTERIZZATE DALL''INTUITUS PERSONAE', FONDATE SU VALUTAZIONI PERSONALI COERENTI ALL'INDIRIZZO POLITICO REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, nella parte in cui prevede la decadenza automatica di tutte le nomine degli organi di vertice di enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi politici della Regione, per effetto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, e senza alcuna valutazione tecnica di professionalità e competenza dei nominati. La norma in esame si riferisce a nomine effettuate dagli organi di direzione politica della Regione, evidentemente in base a valutazioni personali coerenti con le correlative scelte di fondo, in relazione alle quali la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati non si configura come misura costituzionalmente vincolata, né si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina.
Non è fondata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, nella parte in cui prevede la decadenza automatica di tutte le nomine degli organi di vertice di enti regionali in qualunque momento conferite dagli organi politici della Regione, per effetto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, e senza alcuna valutazione tecnica di professionalità e competenza dei nominati. La norma in esame si riferisce a nomine effettuate dagli organi di direzione politica della Regione, evidentemente in base a valutazioni personali coerenti con le correlative scelte di fondo, in relazione alle quali la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati non si configura come misura costituzionalmente vincolata, né si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
12/08/2005
n. 27
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte