Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 233/06 I. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE ABRUZZO - NORME IN MATERIA DI NOMINE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA REGIONALE - PREVISIONE CHE LE NOMINE DI VERTICE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE DALLA REGIONE ABBIANO LA MEDESIMA DURATA DELLA LEGISLATURA REGIONALE - RICORSO DELLO STATO - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DURATA NOMINALE MASSIMA (TRE ANNI) DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO SINDACALE DELLE S.P.A - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 233/06 I. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE ABRUZZO - NORME IN MATERIA DI NOMINE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA REGIONALE - PREVISIONE CHE LE NOMINE DI VERTICE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE DALLA REGIONE ABBIANO LA MEDESIMA DURATA DELLA LEGISLATURA REGIONALE - RICORSO DELLO STATO - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI DURATA NOMINALE MASSIMA (TRE ANNI) DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO SINDACALE DELLE S.P.A - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, nella parte in cui ricomprende tra le nomine conferite dagli organi di direzione politica della Regione, destinate a decadere automaticamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, quelle relative alle società controllate e partecipate dalla Regione. Il ricorrente, infatti, invoca a sostegno di essa l'art. 2383, secondo comma, cod. civ., che non si applica alle nomine considerate dalla norma impugnata né è da essa menzionato; ed invece omette di argomentare in ordine agli artt. 2449 e 2450 cod. civ., che dalla norma sono richiamati come disposizioni da osservare e che attribuiscono alla Regione il potere di far cessare dalla carica gli amministratori dalla medesima Regione nominati.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, nella parte in cui ricomprende tra le nomine conferite dagli organi di direzione politica della Regione, destinate a decadere automaticamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, quelle relative alle società controllate e partecipate dalla Regione. Il ricorrente, infatti, invoca a sostegno di essa l'art. 2383, secondo comma, cod. civ., che non si applica alle nomine considerate dalla norma impugnata né è da essa menzionato; ed invece omette di argomentare in ordine agli artt. 2449 e 2450 cod. civ., che dalla norma sono richiamati come disposizioni da osservare e che attribuiscono alla Regione il potere di far cessare dalla carica gli amministratori dalla medesima Regione nominati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
12/08/2005
n. 27
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n.
art. 2383
co. 2