Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 233/06 L. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE ABRUZZO- NORME IN MATERIA DI NOMINE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA REGIONALE - RETROATTIVA APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" ALLE NOMINE GIÀ EFFETTUATE A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA INDEBITA RISOLUZIONE DI RAPPORTI INSTAURATI IN UN DIVERSO REGIME DI CONFERIMENTO DELLE CARICHE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO E DI DIRITTO ALL'UFFICIO NONCHÉ DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 233/06 L. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE ABRUZZO- NORME IN MATERIA DI NOMINE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA REGIONALE - RETROATTIVA APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" ALLE NOMINE GIÀ EFFETTUATE A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA INDEBITA RISOLUZIONE DI RAPPORTI INSTAURATI IN UN DIVERSO REGIME DI CONFERIMENTO DELLE CARICHE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO E DI DIRITTO ALL'UFFICIO NONCHÉ DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 2, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, il quale sancisce retroattivamente la decadenza automatica (salvo conferma) delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento di entrata in vigore della legge. L'intento del legislatore regionale è, infatti, quello di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare - in sintonia, e non in contrasto, con l'evocato art. 97 Cost. - che le nomine effettuate nella precedente legislatura, specie nella sua fase finale, pregiudichino il buon andamento dell'amministrazione, mentre, in relazione alla asserita violazione degli artt. 2 e 51 Cost., per omessa previsione di un termine a partire dal quale operi la decadenza dalle cariche, è evidente l'erroneità del presupposto interpretativo, posto che l'art. 1 comma 2, prevede espressamente che la decadenza opera all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, mentre l'art. 2, comma 1, sancisce in via transitoria l'operatività della decadenza al momento dell'entrata in vigore della legge.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 2, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2005, il quale sancisce retroattivamente la decadenza automatica (salvo conferma) delle nomine già effettuate, a decorrere dal momento di entrata in vigore della legge. L'intento del legislatore regionale è, infatti, quello di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare - in sintonia, e non in contrasto, con l'evocato art. 97 Cost. - che le nomine effettuate nella precedente legislatura, specie nella sua fase finale, pregiudichino il buon andamento dell'amministrazione, mentre, in relazione alla asserita violazione degli artt. 2 e 51 Cost., per omessa previsione di un termine a partire dal quale operi la decadenza dalle cariche, è evidente l'erroneità del presupposto interpretativo, posto che l'art. 1 comma 2, prevede espressamente che la decadenza opera all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, mentre l'art. 2, comma 1, sancisce in via transitoria l'operatività della decadenza al momento dell'entrata in vigore della legge.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
12/08/2005
n. 27
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte