Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  05/06/2006;  Decisione del  05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30486  30487  30488  30489  30490  30491  30492  30493  30494  30495  30496  30498  30499


Titolo
SENT. 233/06 N. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE CALABRIA IN MATERIA DI DIRIGENZA DELLE STRUTTURE SANITARIE - PREVISTA DECADENZA AUTOMATICA, IN CONCOMITANZA CON LA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE, DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E SANITARI - DECADENZA ESTESA AI RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI SANITARI E AMMINISTRATIVI E AI RESPONSABILI DEI DISTRETTI SANITARI TERRITORIALI - RICORSO DELLO STATO - LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI MOTIVI DI CENSURA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 3, della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali». Tale disposizione, infatti, comporta l'azzeramento automatico dell'intera dirigenza in carica e pregiudica quindi il buon andamento dell'amministrazione, in contrasto con l'art. 97 Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  17/08/2005  n. 13  art. 14  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte