Sentenza 69/2025 (ECLI:IT:COST:2025:69)
Massima numero 46913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  11/03/2025;  Decisione del  11/03/2025
Deposito del 22/05/2025; Pubblicazione in G. U. 28/05/2025
Massime associate alla pronuncia:  46909  46910  46911  46912


Titolo
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle relative tecniche - Donne singole - Omessa previsione - Denunciata violazione dell'interesse, anche di natura convenzionale, dell'autodeterminazione procreativa, ascrivibile anche al diritto alla tutela della vita privata, del diritto alla salute nonché disparità di trattamento sia rispetto alle coppie di diverso sesso sia in ragione delle condizioni economiche - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 202001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di PMA. Ferma restando l’assenza di impedimenti costituzionali all’estensione, da parte del legislatore, dell’accesso a tali tecniche anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nel censurato art. 5, l’omessa considerazione della donna singola supera il vaglio della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. Sotto un primo profilo, la disposizione censurata non lede l’interesse all’autodeterminazione orientata alla genitorialità, di cui agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dal momento che la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che implica a priori l’esclusione della figura del padre è riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati: la compressione dell’autodeterminazione procreativa della donna singola non è, pertanto, manifestamente irragionevole e sproporzionata. Per le stesse ragioni non è violato nemmeno il principio di autodeterminazione di cui all’art. 2 Cost., avuto riguardo al diritto alla vita privata di cui al medesimo art. 8 CEDU, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., dal momento che la scelta del legislatore di non consentire l’accesso alla PMA alla donna singola rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto al singolo Stato. L’omessa inclusione della donna singola non lede nemmeno l’art. 32 Cost.: da un lato, l’infertilità per ragioni di età, determinata dal trascorrere del tempo, non ha natura patologica e, pertanto, non può attrarre la tutela del diritto in esame e, dall’altro, nemmeno la salute psichica della donna, sicuramente oggetto di tutela, può ricomprendere il senso di delusione per la mancata realizzazione dell’interesse all’autodeterminazione orientata alla genitorialità. La disposizione censurata, infine, non determina un’irragionevole disparità di trattamento né tra la donna singola e le coppie di sesso diverso né tra le donne singole in ragione delle diverse condizioni economiche: nel primo caso, infatti, si tratta di categorie non omogenee, non potendosi omologare l’infertilità fisiologica della donna singola alla sterilità o infertilità patologica di una coppia; nel secondo caso, la possibilità che le donne singole più abbienti possano far ricorso alla PMA all’estero è una differenza non imputabile alla disciplina statale censurata essendo, invece, la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole e – in assenza di altri vulnera costituzionali – il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire una ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione. (Precedenti: S. 161/2023 - mass. 45740; S. 221/2019 - mass. 41563 e 41564; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 162/2014).



Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14