Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 233/06 O. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE CALABRIA - MODALITÀ CON CUI GLI ORGANI REGIONALI DI INDIRIZZO POLITICO EFFETTUANO LE NOMINE PER LE QUALI È NECESSARIO IL CONCERTO O L'INTESA CON ALTRE AUTORITÀ O AMMINISTRAZIONI - POSSIBILITÀ PER L'AUTORITÀ REGIONALE DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE, NELL'AMBITO DELLA TERNA DI NOMI DA ESSA ORIGINARIAMENTE PROPOSTI, QUALORA NEL TERMINE PREVISTO NON PERVENGA GRADIMENTO SU ALMENO UNO DI ESSI O IL RIFIUTO DI GRADIMENTO NON SIA ADEGUATAMENTE MOTIVATO - OBBLIGO DI COMUNICARE UNA NUOVA TERNA DI NOMI NEL SOLO CASO DI RICUSAZIONE PER MANCANZA DEI NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA - APPLICABILITÀ ANCHE ALLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA - RICORSO DELLO STATO - ELUSIONE DEL PRINCIPIO DELL'INTESA "FORTE" FRA REGIONE E UNIVERSITÀ - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA - ESORBITANZA DALLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE FRA AUTONOMIE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI CENSURA.
SENT. 233/06 O. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE CALABRIA - MODALITÀ CON CUI GLI ORGANI REGIONALI DI INDIRIZZO POLITICO EFFETTUANO LE NOMINE PER LE QUALI È NECESSARIO IL CONCERTO O L'INTESA CON ALTRE AUTORITÀ O AMMINISTRAZIONI - POSSIBILITÀ PER L'AUTORITÀ REGIONALE DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE, NELL'AMBITO DELLA TERNA DI NOMI DA ESSA ORIGINARIAMENTE PROPOSTI, QUALORA NEL TERMINE PREVISTO NON PERVENGA GRADIMENTO SU ALMENO UNO DI ESSI O IL RIFIUTO DI GRADIMENTO NON SIA ADEGUATAMENTE MOTIVATO - OBBLIGO DI COMUNICARE UNA NUOVA TERNA DI NOMI NEL SOLO CASO DI RICUSAZIONE PER MANCANZA DEI NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA - APPLICABILITÀ ANCHE ALLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA - RICORSO DELLO STATO - ELUSIONE DEL PRINCIPIO DELL'INTESA "FORTE" FRA REGIONE E UNIVERSITÀ - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA - ESORBITANZA DALLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE FRA AUTONOMIE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI CENSURA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria. La norma impugnata, riconducibile nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale, tra i quali, ai sensi del d.lgs. n. 517 del 1999, quello per cui la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, è affidata ai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio (art. 1, comma 1), principi previsti, tra l'altro, proprio al fine di informare tali rapporti al principio di leale cooperazione (art. 1, comma, 2, lettera b). Ne discende che anche la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell'intesa richiesta per la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art. 4, comma 2, del decreto legislativo citato), mentre l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, avendo disciplinato autonomamente e unilateralmente il procedimento di intesa in esame, ha leso gli evocati principi fondamentali, posti anche a tutela dell'autonomia universitaria garantita dall'art. 33, sesto comma, Cost. Gli altri profili di censura restano assorbiti.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria. La norma impugnata, riconducibile nell'ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), deve rispettare i principi fondamentali determinati dalla legge statale, tra i quali, ai sensi del d.lgs. n. 517 del 1999, quello per cui la disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, è affidata ai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio (art. 1, comma 1), principi previsti, tra l'altro, proprio al fine di informare tali rapporti al principio di leale cooperazione (art. 1, comma, 2, lettera b). Ne discende che anche la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell'intesa richiesta per la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati (art. 4, comma 2, del decreto legislativo citato), mentre l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, avendo disciplinato autonomamente e unilateralmente il procedimento di intesa in esame, ha leso gli evocati principi fondamentali, posti anche a tutela dell'autonomia universitaria garantita dall'art. 33, sesto comma, Cost. Gli altri profili di censura restano assorbiti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
17/08/2005
n. 13
art. 24
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 6
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 21/12/1999
n. 517
art. 4
co. 2