Sentenza 234/2006 (ECLI:IT:COST:2006:234)
Massima numero 30501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 234/06 B. IMPOSTE E TASSE - REGIONE PUGLIA - CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 - PREVISIONE DELL'ANNULLAMENTO, A CAUSA DI EVENTI CALAMITOSI, DELLE ISCRIZIONI A RUOLO OPERATE DAI CONSORZI DI BONIFICA PER LE PREDETTE ANNUALITÀ E RIPORTATE IN CARTELLE ESATTORIALI ANCORA NON PAGATE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA ESTENSIONE DEL PREVISTO ANNULLAMENTO ANCHE A ZONE NON COLPITE DA DETTI EVENTI - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
SENT. 234/06 B. IMPOSTE E TASSE - REGIONE PUGLIA - CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 - PREVISIONE DELL'ANNULLAMENTO, A CAUSA DI EVENTI CALAMITOSI, DELLE ISCRIZIONI A RUOLO OPERATE DAI CONSORZI DI BONIFICA PER LE PREDETTE ANNUALITÀ E RIPORTATE IN CARTELLE ESATTORIALI ANCORA NON PAGATE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA ESTENSIONE DEL PREVISTO ANNULLAMENTO ANCHE A ZONE NON COLPITE DA DETTI EVENTI - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, concernenti l'irragionevolezza dell'annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da "eventi calamitosi". Il giudice a quo, invero, non ha precisato se e per quali zone il comprensorio del Consorzio di bonifica convenuto nel giudizio principale sia stato effettivamente colpito dai suddetti eventi, impedendo così alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni.
- Ordinanze citate nn. 126, 123 e 18/2006; nn. 472, 434 e 312/2005.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, concernenti l'irragionevolezza dell'annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi a zone non colpite da "eventi calamitosi". Il giudice a quo, invero, non ha precisato se e per quali zone il comprensorio del Consorzio di bonifica convenuto nel giudizio principale sia stato effettivamente colpito dai suddetti eventi, impedendo così alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni.
- Ordinanze citate nn. 126, 123 e 18/2006; nn. 472, 434 e 312/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/03/2003
n. 4
art. 16
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte