Sentenza 234/2006 (ECLI:IT:COST:2006:234)
Massima numero 30502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 234/06 C. IMPOSTE E TASSE - REGIONE PUGLIA - CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 - PREVISIONE DELL'ANNULLAMENTO, A CAUSA DI EVENTI CALAMITOSI, DELLE ISCRIZIONI A RUOLO OPERATE DAI CONSORZI DI BONIFICA PER LE PREDETTE ANNUALITÀ E RIPORTATE IN CARTELLE ESATTORIALI ANCORA NON PAGATE - INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DEI CONTRIBUENTI MOROSI RISPETTO A QUELLI CHE HANNO REGOLARMENTE VERSATO I CONTRIBUTI (AI QUALI NON È STATO RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RIMBORSO DEI CONTRIBUENTI STESSI) - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 234/06 C. IMPOSTE E TASSE - REGIONE PUGLIA - CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 - PREVISIONE DELL'ANNULLAMENTO, A CAUSA DI EVENTI CALAMITOSI, DELLE ISCRIZIONI A RUOLO OPERATE DAI CONSORZI DI BONIFICA PER LE PREDETTE ANNUALITÀ E RIPORTATE IN CARTELLE ESATTORIALI ANCORA NON PAGATE - INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DEI CONTRIBUENTI MOROSI RISPETTO A QUELLI CHE HANNO REGOLARMENTE VERSATO I CONTRIBUTI (AI QUALI NON È STATO RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RIMBORSO DEI CONTRIBUENTI STESSI) - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002. La disciplina posta dalla norma denunciata, infatti, non è compatibile con il principio di ragionevolezza, poiché qualifica un pagamento come non dovuto e nel contempo lo sottrae all'azione di ripetizione. L'intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia provveduto al sollecito pagamento delle cartelle esattoriali rispetto a chi, versando nella medesima situazione, alla data di entrata in vigore della legge, era ancora inadempiente al medesimo obbligo contributivo.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002. La disciplina posta dalla norma denunciata, infatti, non è compatibile con il principio di ragionevolezza, poiché qualifica un pagamento come non dovuto e nel contempo lo sottrae all'azione di ripetizione. L'intrinseca contraddittorietà della disposizione si riflette del resto in una palese violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente uguali, venendo a riservarsi un trattamento deteriore a chi abbia provveduto al sollecito pagamento delle cartelle esattoriali rispetto a chi, versando nella medesima situazione, alla data di entrata in vigore della legge, era ancora inadempiente al medesimo obbligo contributivo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/03/2003
n. 4
art. 16
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte