Ordinanza 236/2006 (ECLI:IT:COST:2006:236)
Massima numero 30504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 236/06. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - CARTELLA RECANTE IL RUOLO DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE (EX ART. 36-BIS DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973) DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE DI DECADENZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA NELL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI TRIBUTARI - SOPRAVVENUTA SENTENZA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E SOPRAVVENIENZA DI NUOVA NORMATIVA - NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA PERSISTENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 236/06. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - CARTELLA RECANTE IL RUOLO DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE (EX ART. 36-BIS DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973) DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE DI DECADENZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA NELL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI TRIBUTARI - SOPRAVVENUTA SENTENZA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E SOPRAVVENIENZA DI NUOVA NORMATIVA - NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA PERSISTENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui, nel disporre che le somme dovute dal contribuente, a seguito di accertamento formale ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono iscritte a pena di decadenza in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non prevede che entro il medesimo termine di decadenza debba anche essere notificata al contribuente la cartella di pagamento che contiene quei ruoli. Spetta, infatti, al giudice a quo valutare se, a seguito della sentenza di questa Corte n. 280 del 2005, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ed essendo entrato in vigore l'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 156, che ha abrogato l'art. 17 censurato, riformulando i termini di notifica della cartella esattoriale e prevedendo una disciplina transitoria, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.
- Sentenza citata n. 280/2005.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui, nel disporre che le somme dovute dal contribuente, a seguito di accertamento formale ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono iscritte a pena di decadenza in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non prevede che entro il medesimo termine di decadenza debba anche essere notificata al contribuente la cartella di pagamento che contiene quei ruoli. Spetta, infatti, al giudice a quo valutare se, a seguito della sentenza di questa Corte n. 280 del 2005, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ed essendo entrato in vigore l'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 156, che ha abrogato l'art. 17 censurato, riformulando i termini di notifica della cartella esattoriale e prevedendo una disciplina transitoria, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.
- Sentenza citata n. 280/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 17
co.
decreto legislativo
26/02/1999
n. 46
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte