Sentenza 237/2006 (ECLI:IT:COST:2006:237)
Massima numero 30505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
07/06/2006; Decisione del
07/06/2006
Deposito del 22/06/2006; Pubblicazione in G. U. 28/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 237/06. SICUREZZA PUBBLICA - GIOCO E SCOMMESSE - NORME DELLA PROVINCIA DI TRENTO IN MATERIA DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITÀ INSTALLABILI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI - DEFINIZIONE, CON REGOLAMENTO PROVINCIALE DEL NUMERO MASSIMO DEGLI APPARECCHI INSTALLABILI IN AMBITO PROVINCIALE, DEI CRITERI DIRETTIVI DA SEGUIRE PER CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI IN CASO DI INOSSERVANZA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE CHE REGOLA L'INSTALLAZIONE DEI PREDETTI APPARECCHI AL FINE DI GARANTIRE L'UNIFORMITÀ E OMOGENEITÀ DEI TRATTAMENTI E LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 237/06. SICUREZZA PUBBLICA - GIOCO E SCOMMESSE - NORME DELLA PROVINCIA DI TRENTO IN MATERIA DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITÀ INSTALLABILI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI - DEFINIZIONE, CON REGOLAMENTO PROVINCIALE DEL NUMERO MASSIMO DEGLI APPARECCHI INSTALLABILI IN AMBITO PROVINCIALE, DEI CRITERI DIRETTIVI DA SEGUIRE PER CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI IN CASO DI INOSSERVANZA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE CHE REGOLA L'INSTALLAZIONE DEI PREDETTI APPARECCHI AL FINE DI GARANTIRE L'UNIFORMITÀ E OMOGENEITÀ DEI TRATTAMENTI E LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3, nella parte in cui rinviano ad apposito regolamento la determinazione del numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o di gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla citata legge provinciale, nonché all'interno di sale giochi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, della provincia di Trento, prevedendo, altresì, apposite sanzioni amministrative per la violazione di dette prescrizioni. La materia in esame è, invero, disciplinata da prescrizioni rientranti nella materia dell'"ordine pubblico e sicurezza" non compresa nell'art. 9 dello Statuto, ma che l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La disciplina statale, infatti, definisce la nozione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito; vieta i primi, e consente i secondi; detta le sanzioni per la violazione della disciplina relativa ai primi; stabilisce le prescrizioni che limitano l'utilizzo dei secondi. La materia, quindi, come la Corte ha più volte precisato, si riferisce "all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico", e in essa rientra, non solo la disciplina dei giochi d'azzardo, ma anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo (ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS).
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 12 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 marzo 2005, n. 3, nella parte in cui rinviano ad apposito regolamento la determinazione del numero massimo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o di gioco di abilità previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che possono essere installati presso gli esercizi disciplinati dalla citata legge provinciale, nonché all'interno di sale giochi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, della provincia di Trento, prevedendo, altresì, apposite sanzioni amministrative per la violazione di dette prescrizioni. La materia in esame è, invero, disciplinata da prescrizioni rientranti nella materia dell'"ordine pubblico e sicurezza" non compresa nell'art. 9 dello Statuto, ma che l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La disciplina statale, infatti, definisce la nozione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito; vieta i primi, e consente i secondi; detta le sanzioni per la violazione della disciplina relativa ai primi; stabilisce le prescrizioni che limitano l'utilizzo dei secondi. La materia, quindi, come la Corte ha più volte precisato, si riferisce "all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico", e in essa rientra, non solo la disciplina dei giochi d'azzardo, ma anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo (ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
11/03/2005
n. 3
art. 12
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
11/03/2005
n. 3
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte