Sentenza 238/2006 (ECLI:IT:COST:2006:238)
Massima numero 30507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
07/06/2006; Decisione del
07/06/2006
Deposito del 22/06/2006; Pubblicazione in G. U. 28/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
30506
Titolo
SENT. 238/06 B. LAVORO E OCCUPAZIONE - REGIONE UMBRIA - DISCIPLINA LEGISLATIVA REGIONALE DI TUTELA DELLA SALUTE PSICO-FISICA DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO E CONTRASTO DEI FENOMENI DI 'MOBBING' - RICORSO DELLO STATO - PRETESA INDETERMINATEZZA DELLA DEFINIZIONE DI 'MOBBING' - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI, NONCHÉ DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO - DISCIPLINA NON ESORBITANTE DAI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 238/06 B. LAVORO E OCCUPAZIONE - REGIONE UMBRIA - DISCIPLINA LEGISLATIVA REGIONALE DI TUTELA DELLA SALUTE PSICO-FISICA DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO E CONTRASTO DEI FENOMENI DI 'MOBBING' - RICORSO DELLO STATO - PRETESA INDETERMINATEZZA DELLA DEFINIZIONE DI 'MOBBING' - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI, NONCHÉ DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO - DISCIPLINA NON ESORBITANTE DAI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, Cost., della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18, in quanto, dettando la "Disciplina di tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing", darebbe una definizione vaga e inadeguata del fenomeno del mobbing, rimettendo così ulteriori precisazioni a successivi atti amministrativi, da emettere anche da parte di organismi istituiti dalla stessa legge, ai quali verrebbe affidato il compito di effettuare ispezioni sui luoghi di lavoro - senza limitazione sulla appartenenza di questi e sulla loro natura -, destinate a sfociare nel possibile accertamento di fattispecie di illecito contrattuale. La normativa censurata, infatti, anzitutto non formula una definizione del mobbing con valenza generale, avendo riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti, ma promuove azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno, per la tutela dell'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, «nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario» (art. 1), senza che sia dato di ravvisare, nelle sue singole disposizioni, possibili contrasti con la disciplina civilistica dei rapporti di lavoro e con quella "di diritto amministrativo" dei rapporti di pubblico impiego statale non contrattualizzato. Posto che una disposizione di legge non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali, la legge impugnata non ha oltrepassato i limiti della competenza già riconosciuta dalla Corte costituzionale alle Regioni, quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze. Quanto, in particolare, alla genericità delle previsioni della legge riguardo alle ispezioni sui luoghi di lavoro ed al conseguente accertamento di ipotesi di mobbing, l'impugnato art. 8 riguarda l'attività di controllo del Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro, collocandone i compiti «nell'ambito della sua attività istituzionale», inserita nella più ampia attività dei dipartimenti di prevenzione, strutture operative delle ASL poste a garanzia della salute collettiva ed operanti secondo linee coordinate ed integrate con le Regioni (art. 7-quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
- Illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing: sentenza n. 359/2003.
- Infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing: sentenza n. 22/2006.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, Cost., della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18, in quanto, dettando la "Disciplina di tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing", darebbe una definizione vaga e inadeguata del fenomeno del mobbing, rimettendo così ulteriori precisazioni a successivi atti amministrativi, da emettere anche da parte di organismi istituiti dalla stessa legge, ai quali verrebbe affidato il compito di effettuare ispezioni sui luoghi di lavoro - senza limitazione sulla appartenenza di questi e sulla loro natura -, destinate a sfociare nel possibile accertamento di fattispecie di illecito contrattuale. La normativa censurata, infatti, anzitutto non formula una definizione del mobbing con valenza generale, avendo riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti, ma promuove azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno, per la tutela dell'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, «nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario» (art. 1), senza che sia dato di ravvisare, nelle sue singole disposizioni, possibili contrasti con la disciplina civilistica dei rapporti di lavoro e con quella "di diritto amministrativo" dei rapporti di pubblico impiego statale non contrattualizzato. Posto che una disposizione di legge non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali, la legge impugnata non ha oltrepassato i limiti della competenza già riconosciuta dalla Corte costituzionale alle Regioni, quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze. Quanto, in particolare, alla genericità delle previsioni della legge riguardo alle ispezioni sui luoghi di lavoro ed al conseguente accertamento di ipotesi di mobbing, l'impugnato art. 8 riguarda l'attività di controllo del Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro, collocandone i compiti «nell'ambito della sua attività istituzionale», inserita nella più ampia attività dei dipartimenti di prevenzione, strutture operative delle ASL poste a garanzia della salute collettiva ed operanti secondo linee coordinate ed integrate con le Regioni (art. 7-quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
- Illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing: sentenza n. 359/2003.
- Infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing: sentenza n. 22/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
28/02/2005
n. 18
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte