Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) - Delimitazione degli ambiti portuali - Estensione alle aree «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree pubbliche e private assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità sistema portuale», esterne alla sua circoscrizione - Violazione del principio di sussidiarietà - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 183001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 118 Cost., l'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1, lett. b), seconda parte, della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale». La disposizione impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che assegna al Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) la competenza a ricomprendere negli ambiti portuali le ulteriori aree indicate, esterne alla sua circoscrizione, contrasta con le necessarie condizioni di esercizio della chiamata in sussidiarietà. In particolare, la previsione - peraltro dai contorni oscuri - contrasta con la necessità che la disciplina statale "in attrazione" regoli la funzione amministrativa in termini di pertinenza e stretta indispensabilità. Il legislatore statale, infatti, non indica alcun criterio, geografico o funzionale, per l'individuazione di tali imprecisate zone, esterne tanto all'ambito portuale di ciascun porto, quanto al sistema. Viene, così, rimessa alla stessa Autorità chiamata all'esercizio delle funzioni amministrative l'individuazione del perimetro territoriale in cui esse possono essere esercitate.