Sentenza 239/2006 (ECLI:IT:COST:2006:239)
Massima numero 30510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
07/06/2006; Decisione del
07/06/2006
Deposito del 22/06/2006; Pubblicazione in G. U. 28/06/2006
Titolo
SENT. 239/06 C. LAVORO E OCCUPAZIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DISCIPLINA LEGISLATIVA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER L'INFORMAZIONE, LA PREVENZIONE E LA TUTELA DEI LAVORATORI DALLE MOLESTIE MORALI E PSICO-FISICHE NELL'AMBIENTE DI LAVORO - RICORSO DELLO STATO - PRETESA INDETERMINATEZZA DELL'ESPRESSIONE "MOLESTIE MORALI E PSICO-FISICHE" - PREVISTA COSTITUZIONE DI ORGANISMI REGIONALI POTENZIALMENTE INVASIVI DI AMBITI RISERVATI A COMPETENZE STATALI - DENUNCIATA NON RICONDUCIBILITÀ DELLA MATERIA OGGETTO DELLA LEGGE AD ALCUNA NORMA STATUTARIA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI, NONCHÉ DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA NON ESORBITANTE DALLE COMPETENZE ORDINARIE DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 239/06 C. LAVORO E OCCUPAZIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DISCIPLINA LEGISLATIVA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER L'INFORMAZIONE, LA PREVENZIONE E LA TUTELA DEI LAVORATORI DALLE MOLESTIE MORALI E PSICO-FISICHE NELL'AMBIENTE DI LAVORO - RICORSO DELLO STATO - PRETESA INDETERMINATEZZA DELL'ESPRESSIONE "MOLESTIE MORALI E PSICO-FISICHE" - PREVISTA COSTITUZIONE DI ORGANISMI REGIONALI POTENZIALMENTE INVASIVI DI AMBITI RISERVATI A COMPETENZE STATALI - DENUNCIATA NON RICONDUCIBILITÀ DELLA MATERIA OGGETTO DELLA LEGGE AD ALCUNA NORMA STATUTARIA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI, NONCHÉ DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA NON ESORBITANTE DALLE COMPETENZE ORDINARIE DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, Cost., della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7, in quanto, disponendo "Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro", regolerebbe una materia non prevista da alcuna norma statutaria, dettando una disciplina invasiva di competenze legislative statali, e utilizzando, in particolare, l'espressione "molestie morali e psico-fisiche", che, per la sua indeterminatezza, implicherebbe la successiva emanazione di atti amministrativi in materie riservate allo Stato. La normativa censurata, infatti, non formula una definizione del mobbing con valenza generale, avendo riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti non esorbitanti dalle competenze regionali ordinarie e ancor meno da quelle statutarie. Posto che una disposizione di legge non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali, la legge impugnata non ha oltrepassato i limiti della competenza già riconosciuta dalla Corte costituzionale alle Regioni, quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze. Quanto alla genericità delle previsioni della legge riguardo ai paventati interventi sui luoghi di lavoro, all'eventuale accertamento di casi di mobbing ed all'istituzione di "punti d'ascolto" presso le ASL, se l'inesistenza di una definizione generale dovesse condurre la Regione all'emanazione di atti amministrativi esorbitanti dalle proprie competenze, o, comunque, contrastanti con parametri costituzionali, per la repressione di tali fenomeni l'ordinamento appronta gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune.
- Illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing: sentenza n. 359/2003.
- Infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing: sentenza n. 22/2006.
Non è infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all'art. 118, primo comma, Cost., della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7, in quanto, disponendo "Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro", regolerebbe una materia non prevista da alcuna norma statutaria, dettando una disciplina invasiva di competenze legislative statali, e utilizzando, in particolare, l'espressione "molestie morali e psico-fisiche", che, per la sua indeterminatezza, implicherebbe la successiva emanazione di atti amministrativi in materie riservate allo Stato. La normativa censurata, infatti, non formula una definizione del mobbing con valenza generale, avendo riguardo soltanto ad alcuni suoi aspetti non esorbitanti dalle competenze regionali ordinarie e ancor meno da quelle statutarie. Posto che una disposizione di legge non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima soltanto perché tra le varie opzioni interpretative e applicative se ne possa ipotizzare qualcuna lesiva di norme costituzionali, la legge impugnata non ha oltrepassato i limiti della competenza già riconosciuta dalla Corte costituzionale alle Regioni, quando ha affermato che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze. Quanto alla genericità delle previsioni della legge riguardo ai paventati interventi sui luoghi di lavoro, all'eventuale accertamento di casi di mobbing ed all'istituzione di "punti d'ascolto" presso le ASL, se l'inesistenza di una definizione generale dovesse condurre la Regione all'emanazione di atti amministrativi esorbitanti dalle proprie competenze, o, comunque, contrastanti con parametri costituzionali, per la repressione di tali fenomeni l'ordinamento appronta gli opportuni rimedi di giustizia costituzionale e comune.
- Illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing: sentenza n. 359/2003.
- Infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing: sentenza n. 22/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
08/04/2005
n. 7
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Altri parametri e norme interposte