Ordinanza 241/2006 (ECLI:IT:COST:2006:241)
Massima numero 30513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
07/06/2006; Decisione del
07/06/2006
Deposito del 22/06/2006; Pubblicazione in G. U. 28/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 241/06. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO ALL'INPS - ESONERO DALL'OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO CHE SIA TENUTO, IN BASE AL CONTRATTO COLLETTIVO, A CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE DURANTE LA MALATTIA DEL LAVORATORE - MANCATA PREVISIONE SECONDO IL "DIRITTO VIVENTE" - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E DI LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - QUESTIONE RIFERITA A NORMA CHE NULLA DISPONE IN ORDINE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ
ORD. 241/06. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO ALL'INPS - ESONERO DALL'OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO CHE SIA TENUTO, IN BASE AL CONTRATTO COLLETTIVO, A CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE DURANTE LA MALATTIA DEL LAVORATORE - MANCATA PREVISIONE SECONDO IL "DIRITTO VIVENTE" - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E DI LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - QUESTIONE RIFERITA A NORMA CHE NULLA DISPONE IN ORDINE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non esonera dal pagamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si sia obbligato, con contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore. La censura, infatti, è riferita a norma che nulla dispone in merito all'obbligo contributivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale non risolverebbe il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non esonera dal pagamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si sia obbligato, con contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore. La censura, infatti, è riferita a norma che nulla dispone in merito all'obbligo contributivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale non risolverebbe il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/01/1943
n. 138
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte