Ordinanza 243/2006 (ECLI:IT:COST:2006:243)
Massima numero 30516
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/06/2006; Decisione del
07/06/2006
Deposito del 22/06/2006; Pubblicazione in G. U. 28/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 243/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN PARLAMENTARE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE RESA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - RICORSO PER CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DAL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE NONA PENALE - DENUNCIATA MANCANZA DI NESSO FUNZIONALE TRA LE OPINIONI ESPRESSE E L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE - RIPROPOSIZIONE DI CONFLITTO GIÀ DICHIARATO AMMISSIBILE E NON PIÙ COLTIVATO DALLA MEDESIMA AUTORITÀ GIUDIZIARIA CON L'ESECUZIONE DEI PRESCRITTI ADEMPIMENTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
ORD. 243/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN PARLAMENTARE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE RESA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI - RICORSO PER CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DAL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE NONA PENALE - DENUNCIATA MANCANZA DI NESSO FUNZIONALE TRA LE OPINIONI ESPRESSE E L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE - RIPROPOSIZIONE DI CONFLITTO GIÀ DICHIARATO AMMISSIBILE E NON PIÙ COLTIVATO DALLA MEDESIMA AUTORITÀ GIUDIZIARIA CON L'ESECUZIONE DEI PRESCRITTI ADEMPIMENTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale - dichiarato ammissibile, ma non più coltivato dallo stesso Tribunale con l'esecuzione dei prescritti adempimenti - nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 10 novembre 1999 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, rese in occasione dell'espletamento di atti di esecuzione mobiliare, per le quali è in corso un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Ed invero, le finalità e particolarità dell'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che richiedono certezza e definitività dei rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali, non consentono che le regole fissate per tale giudizio possano essere eluse, per cui sussiste l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti configgenti.
- Per l'ammissibilità del primo ricorso, in sede di delibazione senza contraddittorio, v. ordinanza n. 473/2000.
- Per l'ammissibilità, in prima delibazione, del conflitto qui esaminato, v. ordinanza 35/2003.
- Sull'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti configgenti v. sentenza n. 116/2003, ordinanze nn. 153, 188, 189, 214, 217, 238, 247, 254, 277, 280, 358/2003, 40/2004 e 143/2005.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale - dichiarato ammissibile, ma non più coltivato dallo stesso Tribunale con l'esecuzione dei prescritti adempimenti - nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 10 novembre 1999 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, rese in occasione dell'espletamento di atti di esecuzione mobiliare, per le quali è in corso un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Ed invero, le finalità e particolarità dell'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che richiedono certezza e definitività dei rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali, non consentono che le regole fissate per tale giudizio possano essere eluse, per cui sussiste l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti configgenti.
- Per l'ammissibilità del primo ricorso, in sede di delibazione senza contraddittorio, v. ordinanza n. 473/2000.
- Per l'ammissibilità, in prima delibazione, del conflitto qui esaminato, v. ordinanza 35/2003.
- Sull'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti configgenti v. sentenza n. 116/2003, ordinanze nn. 153, 188, 189, 214, 217, 238, 247, 254, 277, 280, 358/2003, 40/2004 e 143/2005.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
10/11/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte