Ordinanza 244/2006 (ECLI:IT:COST:2006:244)
Massima numero 30517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
07/06/2006; Decisione del
07/06/2006
Deposito del 22/06/2006; Pubblicazione in G. U. 28/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 244/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO DI INDICARE I DATI DEL TRASGRESSORE NON IDENTIFICATO AL MOMENTO DELL'INFRAZIONE - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA IN CASO DI INOSSERVANZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CITTADINI IN BASE ALLE LORO CONDIZIONI ECONOMICHE, IRRAGIONEVOLE PREVISIONE DI UNA SANZIONE NON RICONDUCIBILE ALLA TRASGRESSIONE DI UNA SPECIFICA NORMA RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - POSSIBILITÀ DI UNA INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA COSTITUZIONE - OMESSA VERIFICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 244/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO DI INDICARE I DATI DEL TRASGRESSORE NON IDENTIFICATO AL MOMENTO DELL'INFRAZIONE - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA IN CASO DI INOSSERVANZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CITTADINI IN BASE ALLE LORO CONDIZIONI ECONOMICHE, IRRAGIONEVOLE PREVISIONE DI UNA SANZIONE NON RICONDUCIBILE ALLA TRASGRESSIONE DI UNA SPECIFICA NORMA RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - POSSIBILITÀ DI UNA INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA COSTITUZIONE - OMESSA VERIFICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto- legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, che prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario del veicolo per la mancata comunicazione, da parte dello stesso, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione. Invero, quanto alla supposta disparità di trattamento tra cittadini che hanno la capacità patrimoniale per assolvere all'adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità, la questione risulta sollevata in modo astratto ed ipotetico, poiché manca, nell'ordinanza di rimessione, qualsivoglia riferimento alle condizioni economiche dell'attore nel giudizio principale; quanto poi alla doglianza relativa al difetto di ragionevolezza, atteso che la sanzione pecuniaria de qua colpirebbe indifferentemente tanto il comportamento di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito a fornire i dati del conducente dell'autoveicolo, quanto il contegno di chi, presentandosi o scrivendo, adduca l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati, il giudice a quo ha omesso di considerare se già esista la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione.
- Sull'inammissibilità della questione sollevata in modo astratto ed ipotetico v. ordinanza citata n. 66/2005.
- Sull'inammissibilità della questione per la mancata verifica della possibilità di giungere ad un'interpretazione conforme alla Costituzione, v. ordinanze citate nn. 64 e 57/2006.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto- legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, che prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario del veicolo per la mancata comunicazione, da parte dello stesso, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione. Invero, quanto alla supposta disparità di trattamento tra cittadini che hanno la capacità patrimoniale per assolvere all'adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità, la questione risulta sollevata in modo astratto ed ipotetico, poiché manca, nell'ordinanza di rimessione, qualsivoglia riferimento alle condizioni economiche dell'attore nel giudizio principale; quanto poi alla doglianza relativa al difetto di ragionevolezza, atteso che la sanzione pecuniaria de qua colpirebbe indifferentemente tanto il comportamento di chi, inopinatamente, ignori del tutto l'invito a fornire i dati del conducente dell'autoveicolo, quanto il contegno di chi, presentandosi o scrivendo, adduca l'esistenza di motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati, il giudice a quo ha omesso di considerare se già esista la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione.
- Sull'inammissibilità della questione sollevata in modo astratto ed ipotetico v. ordinanza citata n. 66/2005.
- Sull'inammissibilità della questione per la mancata verifica della possibilità di giungere ad un'interpretazione conforme alla Costituzione, v. ordinanze citate nn. 64 e 57/2006.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 180
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte