Paesaggio - In genere - Ambiti e forme di tutela - Conservazione della morfologia del territorio - Necessità della pianificazione, quale strategia nazionale ad ampio raggio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della legislazione statale che sottrae al vincolo paesaggistico le aree costiere delle zone ricomprese negli ambiti portuali, e impone alle regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici). (Classif. 170001).
La prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali costantemente qualificata quale norma di riforma economico-sociale. (Precedenti: S. 108/2022; S. 71/2020 - mass. 42660; S. 66/2012 - mass. 36167; S. 226/2009; S. 164/2009 - mass. 33456; S. 367/2007 - mass. 31778).
Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. (Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 257/2021 - mass. 44381; S. 124/2021- mass. 43933).
La protezione del paesaggio, in quanto valore primario e assoluto, richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. (Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44648; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 240/2020 - mass. 43211; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 86/2019 - mass. 42376; S. 66/2018 - mass. 40777).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost., l'art. 4, comma 1-septies, lett. a, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui inserisce il comma 1-septies nell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, che, da un lato, equipara le aree ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal DPSS - o, nelle more di sua approvazione, dai PRP - alle zone territoriali omogenee B previste dal d.m. n. 1444 del 1968 ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'art. 142, comma 2, cod. beni culturali e, dall'altro, impone alle regioni l'adeguamento del proprio piano paesaggistico nel termine di quarantacinque giorni. La disposizione impugnata dal Governo, nel sottrarre le zone ricomprese negli ambiti portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere e nell'imporre alle regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici, incide in via unilaterale sull'assetto della pianificazione paesaggistica, per di più risolvendosi, a causa della assimilazione tra zone urbane di completamento e zone portuali, in un arretramento della protezione del bene paesaggistico. L'assimilazione operata tra tali zone urbane di completamento e le zone portuali è, ictu oculi, forzosa assimilazione di situazioni eterogenee, realizzando così una ingiustificata omologazione di situazioni differenti. La disposizione viola, al contempo, l'art. 9 Cost. in relazione ai parametri interposti costituiti dagli artt. 135 e 143 cod. beni culturali sulla copianificazione paesaggistica. Precedenti: S. 165/2022 - mass. 45175; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 66/2012 - mass. 36167).