Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30521  30522  30523  30524  30525  30526  30527  30528  30529  30530  30531  30532  30533  30534


Titolo
SENT. 246/06 A. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - OBBIETTIVI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI - RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CLIMALTERANTI, NONCHÉ ASSICURAZIONE DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E TERRITORIALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI QUALSIASI FORMA DI ENERGIA - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE NONCHÉ LESIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DAL LEGISLATORE STATALE IN MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE, CHE CONSERVANO ALLO STATO LA "DETERMINAZIONE DI VALORI LIMITE, 'STANDARD', OBIETTIVI DI QUALITÀ E SICUREZZA E NORME TECNICHE NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO ADEGUATO DI TUTELA DELL'AMBIENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE" - ESCLUSIONE - DISPOSIZIONE RICONDUCIBILE ALLA DISCIPLINA DELL'ENERGIA ATTRIBUITA ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLO STATO E DELLE REGIONI, NON INVASIVA DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE STATALI IN MATERIA DI AMBIENTE NÉ DI ALCUN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost.. La norma impugnata, che individua gli obiettivi che la Regione intende porre a fondamento della programmazione degli interventi di competenza propria e degli enti locali in materia di energia, si inserisce nel quadro della disciplina dell'energia che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., è attribuita alla potestà legislativa concorrente, e, se pur individua fra i suddetti obiettivi quello di ridurre le emissioni inquinanti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, non invade l'ambito di competenza riservato al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., né viola alcun principio fondamentale, poiché non deroga agli standard di protezione minima degli equilibri ambientali stabiliti dallo Stato.

- La circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost, non esclude che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. possano assumere anche scopi di tutela ambientale: v., citate, sentenze n. 336 e 232/2005, n. 259/2004, n. 407/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  23/12/2004  n. 26  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 69    co. 1  lett. e)