Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 246/06 C. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - DENUNCIATA INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI FONTI DIVERSE DA QUELLE RIPORTATE NEI PRINCIPI FONDAMENTALI - CENSURA PROSPETTATA PER LA PRIMA VOLTA NELLA MEMORIA DEPOSITATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO IN PROSSIMITÀ DELL'UDIENZA - INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ.
SENT. 246/06 C. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - DENUNCIATA INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI FONTI DIVERSE DA QUELLE RIPORTATE NEI PRINCIPI FONDAMENTALI - CENSURA PROSPETTATA PER LA PRIMA VOLTA NELLA MEMORIA DEPOSITATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO IN PROSSIMITÀ DELL'UDIENZA - INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ.
Testo
E' inammissibile per tardività la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato nella parte in cui prevede, accanto alle fonti di energia rinnovabili, anche fonti energetiche assimilate, poiché la doglianza è stata prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.
E' inammissibile per tardività la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato nella parte in cui prevede, accanto alle fonti di energia rinnovabili, anche fonti energetiche assimilate, poiché la doglianza è stata prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 26
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte