Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30520  30521  30522  30523  30524  30526  30527  30528  30529  30530  30531  30532  30533  30534


Titolo
SENT. 246/06 F. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI FUNZIONI ESERCITATE DA PARTE DELLA REGIONE, IN CONFORMITÀ AGLI INDIRIZZI PREDISPOSTI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI CONDIZIONI DI SICUREZZA, CONTINUITÀ ED ECONOMICITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI IN FUNZIONE DEL «FABBISOGNO INTERNO» REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI CHE ATTRIBUISCONO TALI FUNZIONI ALLO STATO - PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ IL CUI CONSEGUIMENTO DEVE ESSERE ASSICURATO SULLA BASE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE, ADEGUATEZZA E LEALE COLLABORAZIONE - DISPOSIZIONE CHE IMPONE DI TENER CONTO, NEL PREDISPORRE GLI INDIRIZZI DI SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO REGIONALE, DELLE ESIGENZE DELLA RETE NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nel richiamare gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 (indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti), contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che attribuisce allo Stato la competenza a garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, ossia proprio le finalità in vista delle quali la norma impugnata assegnerebbe la competenza alla Regione. Il ricorrente muove, infatti, da una errata lettura, secondo cui la norma impugnata, nel fare riferimento al fabbisogno regionale senza considerare quello nazionale, presupporrebbe che la rete regionale operi autonomamente, non tenendo conto del quadro nazionale: viceversa, la disposizione censurata richiama l'art. 2, comma 3, che prevede espressamente che la Giunta regionale, nel predisporre gli indirizzi, tenga conto dello sviluppo della rete nazionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  23/12/2004  n. 26  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1    co. 3