Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 246/06 F. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI FUNZIONI ESERCITATE DA PARTE DELLA REGIONE, IN CONFORMITÀ AGLI INDIRIZZI PREDISPOSTI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI CONDIZIONI DI SICUREZZA, CONTINUITÀ ED ECONOMICITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI IN FUNZIONE DEL «FABBISOGNO INTERNO» REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI CHE ATTRIBUISCONO TALI FUNZIONI ALLO STATO - PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ IL CUI CONSEGUIMENTO DEVE ESSERE ASSICURATO SULLA BASE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE, ADEGUATEZZA E LEALE COLLABORAZIONE - DISPOSIZIONE CHE IMPONE DI TENER CONTO, NEL PREDISPORRE GLI INDIRIZZI DI SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO REGIONALE, DELLE ESIGENZE DELLA RETE NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 246/06 F. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI FUNZIONI ESERCITATE DA PARTE DELLA REGIONE, IN CONFORMITÀ AGLI INDIRIZZI PREDISPOSTI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI CONDIZIONI DI SICUREZZA, CONTINUITÀ ED ECONOMICITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI IN FUNZIONE DEL «FABBISOGNO INTERNO» REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI CHE ATTRIBUISCONO TALI FUNZIONI ALLO STATO - PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ IL CUI CONSEGUIMENTO DEVE ESSERE ASSICURATO SULLA BASE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE, ADEGUATEZZA E LEALE COLLABORAZIONE - DISPOSIZIONE CHE IMPONE DI TENER CONTO, NEL PREDISPORRE GLI INDIRIZZI DI SVILUPPO DEL SISTEMA ELETTRICO REGIONALE, DELLE ESIGENZE DELLA RETE NAZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nel richiamare gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 (indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti), contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che attribuisce allo Stato la competenza a garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, ossia proprio le finalità in vista delle quali la norma impugnata assegnerebbe la competenza alla Regione. Il ricorrente muove, infatti, da una errata lettura, secondo cui la norma impugnata, nel fare riferimento al fabbisogno regionale senza considerare quello nazionale, presupporrebbe che la rete regionale operi autonomamente, non tenendo conto del quadro nazionale: viceversa, la disposizione censurata richiama l'art. 2, comma 3, che prevede espressamente che la Giunta regionale, nel predisporre gli indirizzi, tenga conto dello sviluppo della rete nazionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nel richiamare gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 (indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti), contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che attribuisce allo Stato la competenza a garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, ossia proprio le finalità in vista delle quali la norma impugnata assegnerebbe la competenza alla Regione. Il ricorrente muove, infatti, da una errata lettura, secondo cui la norma impugnata, nel fare riferimento al fabbisogno regionale senza considerare quello nazionale, presupporrebbe che la rete regionale operi autonomamente, non tenendo conto del quadro nazionale: viceversa, la disposizione censurata richiama l'art. 2, comma 3, che prevede espressamente che la Giunta regionale, nel predisporre gli indirizzi, tenga conto dello sviluppo della rete nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 26
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 3