Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 246/06 G. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI FUNZIONI ESERCITATE DA PARTE DELLA REGIONE, IN CONFORMITÀ AGLI INDIRIZZI PREDISPOSTI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI CONDIZIONI DI SICUREZZA, CONTINUITÀ ED ECONOMICITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI IN FUNZIONE DEL «FABBISOGNO INTERNO» REGIONALE - PRINCIPI FONDAMENTALI CHE ATTRIBUISCONO ALLO STATO IL COMPITO DI ASSICURARE L'ADEGUATEZZA DELLE ATTIVITÀ ENERGETICHE A 'STANDARD' DI SICUREZZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DERIVANTE DALL'ATTRIBUZIONE DI TALI COMPITI ALLA REGIONE - CONFERIMENTO DEI COMPITI, DA PARTE DELLA LEGGE N. 239 DEL 2004, ANCHE ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 246/06 G. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI FUNZIONI ESERCITATE DA PARTE DELLA REGIONE, IN CONFORMITÀ AGLI INDIRIZZI PREDISPOSTI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI CONDIZIONI DI SICUREZZA, CONTINUITÀ ED ECONOMICITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI IN FUNZIONE DEL «FABBISOGNO INTERNO» REGIONALE - PRINCIPI FONDAMENTALI CHE ATTRIBUISCONO ALLO STATO IL COMPITO DI ASSICURARE L'ADEGUATEZZA DELLE ATTIVITÀ ENERGETICHE A 'STANDARD' DI SICUREZZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI DERIVANTE DALL'ATTRIBUZIONE DI TALI COMPITI ALLA REGIONE - CONFERIMENTO DEI COMPITI, DA PARTE DELLA LEGGE N. 239 DEL 2004, ANCHE ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), della legge 23 agosto 2004, n. 239: detta norma, infatti, attribuisce non solo allo Stato, come sostenuto dal ricorrente, ma anche alle Regioni, la competenza ad assicurare l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza, con la conseguenza che la disposizione impugnata non solo non è in contrasto con i principi fondamentali della materia ma, anzi, costituisce specifica attuazione di quanto previsto dalla norma statale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasterebbe con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), della legge 23 agosto 2004, n. 239: detta norma, infatti, attribuisce non solo allo Stato, come sostenuto dal ricorrente, ma anche alle Regioni, la competenza ad assicurare l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza, con la conseguenza che la disposizione impugnata non solo non è in contrasto con i principi fondamentali della materia ma, anzi, costituisce specifica attuazione di quanto previsto dalla norma statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 26
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 4 lett. d)