Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30520  30521  30522  30523  30524  30525  30526  30528  30529  30530  30531  30532  30533  30534


Titolo
SENT. 246/06 H. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - FUNZIONI CONCERNENTI L'ADOZIONE DI INDIRIZZI DI SVILUPPO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E DI MISURE A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PER LE AREE E GLI UTENTI DISAGIATI - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DELLA RELATIVA COMPETENZA - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE DI PRINCIPIO (CHE, IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVA COMUNITARIA, ATTRIBUISCE AGLI ENTI LOCALI L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE) - ESCLUSIONE - EVOCAZIONE DI UN PARAMETRO INTERPOSTO INCONFERENTE RISPETTO ALLA NORMA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera o), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato perchè, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Regione l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree disagiate, violerebbe il principio fondamentale posto dall'art. 14 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 che attribuisce agli enti locali l'attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulla distribuzione. Dal semplice raffronto della disposizione regionale impugnata con quella statale emerge che esse hanno ambiti di applicazione ed oggetti diversi, poiché mentre il decreto evocato a parametro interposto disciplina una specifica fonte energetica, il gas naturale, la disposizione regionale si riferisce alle reti di distribuzione senza specificazione, con la conseguenza che il parametro interposto evocato risulta inconferente rispetto alla norma impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  23/12/2004  n. 26  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/03/2000  n. 164  art. 14    co. 1  

direttiva CEE  22/06/1998  n. 30  art.