Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piano regolatore portuale (PRP), riferito ai porti di cui alla categoria II, classe III (regionali e interregionali) - Individuazione delle caratteristiche e della destinazione funzionale delle aree interessate - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della competenza statutaria in materia di trasporti e urbanistica e delle corrispondenti funzioni amministrative, del principio di sussidiarietà e delle competenze urbanistiche dei Comuni - Tardività dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate inammissibili, per tardività dell'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 11) e n. 12), dello statuto di autonomia, per come attuato dall'art. 9 del d.lgs. n. 111 del 2004, nonché all'art. 118 Cost. - dell'art. 4, comma 1-septies, lett. c), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che sostituisce l'art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994, letto in combinato disposto con il successivo comma 3-bis. La disposizione impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativa al contenuto dei Piani regolatori portuali (PRP) dei porti regionali e interregionali, non dispone, come lamentato, che alle regioni è sottratta l'approvazione dei piani regolatori dei porti regionali e interregionali se ricompresi nel perimetro di una Autorità di sistema portuale. Risulta evidente che la ricorrente non ha contestato la rinnovata disciplina dell'oggetto del PRP, ma denuncia, piuttosto, la differente disciplina della relativa procedura di approvazione, contenuta nel diverso comma 3-bis, non oggetto della novella del 2021, finendo per impugnare norme introdotte nel 2016: di qui l'inammissibilità delle relative questioni, per essere state proposte oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 127 Cost.