Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 246/06 L. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLE RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA - ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE DELLA RELATIVA COMPETENZA - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE DI PRINCIPIO (CHE RISERVA LA SUDDETTA FUNZIONE A COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE) - ESCLUSIONE - INCONFERENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 246/06 L. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLE RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA - ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE DELLA RELATIVA COMPETENZA - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE DI PRINCIPIO (CHE RISERVA LA SUDDETTA FUNZIONE A COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE) - ESCLUSIONE - INCONFERENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 che, assegnando alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost, stante il contrasto con il principio posto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164: il parametro evocato, infatti, non è pertinente, dal momento che regola l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mentre la norma impugnata si riferisce all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 che, assegnando alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost, stante il contrasto con il principio posto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164: il parametro evocato, infatti, non è pertinente, dal momento che regola l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mentre la norma impugnata si riferisce all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 26
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/03/2000
n. 164
art. 14
co. 2