Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30520  30521  30522  30523  30524  30525  30526  30527  30528  30529  30531  30532  30533  30534


Titolo
SENT. 246/06 M. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLE RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA - ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE DELLA RELATIVA COMPETENZA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - ESCLUSIONE - CENSURA PROSPETTATA NELLA MEMORIA DEPOSITATA DALL'AVVOCATURA DELLO STATO IN PROSSIMITÀ DELL'UDIENZA - INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITÀ.

Testo
E' inammissibile per tardività la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato per contrasto con l'art. 118 Cost., in quanto la doglianza è stata prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  23/12/2004  n. 26  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte