Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 246/06 O. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA NOMINALE MAGGIORE DI 10 MVA - PREVISTA AUTORIZZAZIONE DI TERMINI E MODALITÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN ORDINE AL PROCEDIMENTO DI MESSA FUORI SERVIZIO - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE DI PRINCIPIO - ESCLUSIONE - RIFERIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA UNICAMENTE AGLI IMPIANTI DI ENERGIA CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROVINCIALI E REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 246/06 O. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA NOMINALE MAGGIORE DI 10 MVA - PREVISTA AUTORIZZAZIONE DI TERMINI E MODALITÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN ORDINE AL PROCEDIMENTO DI MESSA FUORI SERVIZIO - CONTRASTO CON LA LEGISLAZIONE STATALE DI PRINCIPIO - ESCLUSIONE - RIFERIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA UNICAMENTE AGLI IMPIANTI DI ENERGIA CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROVINCIALI E REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nel prevedere direttamente la possibilità di mettere fuori uso gli impianti di generazione dell'energia elettrica superiori a 10 MVA, disciplinerebbe i criteri di messa fuori servizio degli impianti in modo non conforme alla normativa statale. In realtà, la norma impugnata fa riferimento unicamente agli impianti di produzione di energia che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali e regionali, e fa espressamente salve le competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti, senza prevedere alcun criterio per la messa fuori servizio degli impianti, limitandosi solo a specificare quale sia l'autorità competente al riguardo.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nel prevedere direttamente la possibilità di mettere fuori uso gli impianti di generazione dell'energia elettrica superiori a 10 MVA, disciplinerebbe i criteri di messa fuori servizio degli impianti in modo non conforme alla normativa statale. In realtà, la norma impugnata fa riferimento unicamente agli impianti di produzione di energia che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali e regionali, e fa espressamente salve le competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti, senza prevedere alcun criterio per la messa fuori servizio degli impianti, limitandosi solo a specificare quale sia l'autorità competente al riguardo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 26
art. 20
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 29/08/2003
n. 239
art. 1 -quinquies
legge 27/10/2003
n. 290
art.