Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 246/06 P. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISTA STIPULAZIONE DI INTESE DELLA REGIONE CON LO STATO A FINI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO TRA LA POLITICA ENERGETICA REGIONALE E NAZIONALE - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA POSSIBILE INCIDENZA SULL'ORDINAMENTO E SULL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE PREVEDE L'INTESA TRA STATO E REGIONE SOLTANTO PER I SINGOLI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 246/06 P. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISTA STIPULAZIONE DI INTESE DELLA REGIONE CON LO STATO A FINI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO TRA LA POLITICA ENERGETICA REGIONALE E NAZIONALE - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA POSSIBILE INCIDENZA SULL'ORDINAMENTO E SULL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE CHE PREVEDE L'INTESA TRA STATO E REGIONE SOLTANTO PER I SINGOLI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, per contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, Cost., laddove prevede che la Regione stipuli con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento fra la politica energetica regionale e nazionale e di concorrere ad elevare la sicurezza, affidabilità e continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale. La norma non impone, infatti, allo Stato il compimento di determinate attività e, in particolare, la stipulazione delle menzionate intese, ma si rivolge unicamente alla Regione e non contiene alcuna disciplina unilaterale di funzioni statali; essa, inoltre, ha un ambito di applicazione diverso e più ampio rispetto alla norma statale evocata - art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002 - riferendosi genericamente alle intese che la Regione potrà stipulare per finalità di integrazione e coordinamento della politica regionale e nazionale in materia di energia.
- V., citata, sentenza n. 429/2004.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, per contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, Cost., laddove prevede che la Regione stipuli con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento fra la politica energetica regionale e nazionale e di concorrere ad elevare la sicurezza, affidabilità e continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale. La norma non impone, infatti, allo Stato il compimento di determinate attività e, in particolare, la stipulazione delle menzionate intese, ma si rivolge unicamente alla Regione e non contiene alcuna disciplina unilaterale di funzioni statali; essa, inoltre, ha un ambito di applicazione diverso e più ampio rispetto alla norma statale evocata - art. 1 del decreto-legge n. 7 del 2002 - riferendosi genericamente alle intese che la Regione potrà stipulare per finalità di integrazione e coordinamento della politica regionale e nazionale in materia di energia.
- V., citata, sentenza n. 429/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 26
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 07/02/2002
n. 7
art. 1
co. 1
decreto legge 07/02/2002
n. 7
art. 1
co. 2
legge 09/04/2002
n. 55
art.