Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 246/06 Q. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISTO PROMUOVIMENTO DI INTESE DA PARTE DELLA REGIONE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA POSSIBILE INCIDENZA SULL'ORDINAMENTO E SULL'ORGANIZZAZIONE DI UN'ISTITUZIONE AVENTE COMPETENZA NAZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 246/06 Q. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISTO PROMUOVIMENTO DI INTESE DA PARTE DELLA REGIONE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA POSSIBILE INCIDENZA SULL'ORDINAMENTO E SULL'ORGANIZZAZIONE DI UN'ISTITUZIONE AVENTE COMPETENZA NAZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., laddove dispone che la Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza: la disposizione non incide, infatti, sull'ordinamento e sull'organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica, limitandosi a contemplare un potere della Regione di sollecitare la conclusione di intese con tale Autorità.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., laddove dispone che la Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza: la disposizione non incide, infatti, sull'ordinamento e sull'organizzazione dell'Autorità per l'energia elettrica, limitandosi a contemplare un potere della Regione di sollecitare la conclusione di intese con tale Autorità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 26
art. 22
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte