Sentenza 247/2006 (ECLI:IT:COST:2006:247)
Massima numero 30535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 247/06. AMBIENTE (TUTELA DELL') - LEGGE DELLA REGIONE MOLISE - DIVIETO DI DEPOSITO, ANCHE TEMPORANEO, E STOCCAGGIO DI MATERIALI NUCLEARI NON PRODOTTI NEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA NONCHÉ DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DI PERSONE E COSE TRA LE REGIONI - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI PROFILO RIFERITO ALLA DEDOTTA VIOLAZIONE DI ALTRO PARAMETRO COSTITUZIONALE.
SENT. 247/06. AMBIENTE (TUTELA DELL') - LEGGE DELLA REGIONE MOLISE - DIVIETO DI DEPOSITO, ANCHE TEMPORANEO, E STOCCAGGIO DI MATERIALI NUCLEARI NON PRODOTTI NEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA NONCHÉ DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DI PERSONE E COSE TRA LE REGIONI - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI PROFILO RIFERITO ALLA DEDOTTA VIOLAZIONE DI ALTRO PARAMETRO COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo la legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22. La legge, che vieta il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica, supera i limiti della competenza legislativa regionale ex artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost.: infatti, la materia dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato e la Regione non può adottare misure dirette ad ostacolare la circolazione di persone e cose fra le Regioni.
- Precedente specifico, cui la pronuncia fa espresso riferimento, è la sentenza n. 62/2005.
E' costituzionalmente illegittimo la legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22. La legge, che vieta il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica, supera i limiti della competenza legislativa regionale ex artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost.: infatti, la materia dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato e la Regione non può adottare misure dirette ad ostacolare la circolazione di persone e cose fra le Regioni.
- Precedente specifico, cui la pronuncia fa espresso riferimento, è la sentenza n. 62/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
27/05/2005
n. 22
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte