Sentenza 248/2006 (ECLI:IT:COST:2006:248)
Massima numero 30537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30536  30538  30539  30540  30541  30542  30543  30544  30545  30546  30547


Titolo
SENT. 248/06 B. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - SUBORDINAZIONE A MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA NORMATIVA STATALE SECONDO CUI L'AUTORIZZAZIONE PER QUEGLI IMPIANTI NON PUÒ ESSERE SUBORDINATA A MISURE DI COMPENSAZIONE A FAVORE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA NORMATIVA STATALE - CONSEGUENTE POSSIBILE DETERMINAZIONE, DA PARTE DELLO STATO E DELLE REGIONI, DI MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurati, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché, nel consentire alla Regione di subordinare il rilascio o la modifica dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad accordi relativi all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, secondo cui il rilascio di tale autorizzazione non può essere subordinato né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni. Infatti, successivamente al ricorso, è stata pronunciata l'illegittimità costituzionale parziale della normativa statale, che ora prevede la possibilità che siano determinate dallo Stato o dalle Regioni misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, anche con specifico riguardo alle opere in questione.

- La sentenza n. 383/2005 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  24/02/2005  n. 39  art. 13  co. 

legge della Regione Toscana  24/02/2005  n. 39  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1    co. 5  

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 6