Sentenza 248/2006 (ECLI:IT:COST:2006:248)
Massima numero 30538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 248/06 C. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI ENERGETICI - ASSOGGETTAMENTO A "SPECIALI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO" PER GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI NEL SETTORE ENERGETICO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI REGIME CONCESSORIO CON EFFETTI UNIFORMI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, PRECLUSIVO DI UN'OFFERTA ENERGETICA DIFFERENZIATA - RICONDUCIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLA COMPETENZA REGIONALE CONCORRENTE IN MATERIA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA - POSSIBILITÀ DI INTERPRETARE LE STESSE COME RIFERITE ALLE SOLE ATTRIBUZIONI COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DEL COMPLESSIVO SISTEMA ENERGETICO NAZIONALE - POSSIBILITÀ PER LE REGIONI DI SVILUPPARE E ARRICCHIRE IL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE DALLA LEGISLAZIONE STATALE - NON INCIDENZA SUL TITOLO CONCESSORIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DISTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLE QUESTIONI.
SENT. 248/06 C. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI ENERGETICI - ASSOGGETTAMENTO A "SPECIALI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO" PER GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI NEL SETTORE ENERGETICO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI REGIME CONCESSORIO CON EFFETTI UNIFORMI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, PRECLUSIVO DI UN'OFFERTA ENERGETICA DIFFERENZIATA - RICONDUCIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLA COMPETENZA REGIONALE CONCORRENTE IN MATERIA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA - POSSIBILITÀ DI INTERPRETARE LE STESSE COME RIFERITE ALLE SOLE ATTRIBUZIONI COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DEL COMPLESSIVO SISTEMA ENERGETICO NAZIONALE - POSSIBILITÀ PER LE REGIONI DI SVILUPPARE E ARRICCHIRE IL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI GARANTITE DALLA LEGISLAZIONE STATALE - NON INCIDENZA SUL TITOLO CONCESSORIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DISTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLE QUESTIONI.
Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurati in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost.. Posto che le Regioni dispongono di potestà legislativa concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia e possono, quindi, legittimamente perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico, le disposizioni impugnate, le quali disciplinano i diritti di accesso ai servizi energetici, possono essere interpretate come riferite alle sole attribuzioni compatibili con le esigenze del complessivo sistema energetico nazionale. Inoltre, il potere di predeterminare eventualmente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo il ruolo delle Regioni.
- Sulla potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia v., citate, sentenze n. 103/2006, n. 383/2005, nn. 6, 7 e 8/2004.
- V., citate, anche sentenze n. 282/2002 e n. 285/2005.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurati in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost.. Posto che le Regioni dispongono di potestà legislativa concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia e possono, quindi, legittimamente perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico, le disposizioni impugnate, le quali disciplinano i diritti di accesso ai servizi energetici, possono essere interpretate come riferite alle sole attribuzioni compatibili con le esigenze del complessivo sistema energetico nazionale. Inoltre, il potere di predeterminare eventualmente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo il ruolo delle Regioni.
- Sulla potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia v., citate, sentenze n. 103/2006, n. 383/2005, nn. 6, 7 e 8/2004.
- V., citate, anche sentenze n. 282/2002 e n. 285/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 39
art. 27
co. 1
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 39
art. 27
co. 2
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 39
art. 28
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 2 lett. c)
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 8 lett. a), n. 1)