Sentenza 248/2006 (ECLI:IT:COST:2006:248)
Massima numero 30542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 248/06 G. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - POSSIBILITÀ PER OGNI CLIENTE FINALE DI ENERGIA ELETTRICA NEL TERRITORIO REGIONALE DI ACQUISIRE, SU RICHIESTA, LA QUALIFICA DI "CLIENTE IDONEO" DAL 1° GENNAIO 2006 - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA NORMATIVA STATALE CHE PREVEDE IL DIVERSO TERMINE DEL 1° GENNAIO 2007, IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - TERMINE FINALIZZATO A GARANTIRE LA TUTELA DEI CONSUMATORI E IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO NAZIONALE - NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA DETERMINAZIONE UNIFORME DELLA DATA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PREDETTA QUALITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELL'ULTERIORE PROFILO DI CENSURA.
SENT. 248/06 G. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - POSSIBILITÀ PER OGNI CLIENTE FINALE DI ENERGIA ELETTRICA NEL TERRITORIO REGIONALE DI ACQUISIRE, SU RICHIESTA, LA QUALIFICA DI "CLIENTE IDONEO" DAL 1° GENNAIO 2006 - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA NORMATIVA STATALE CHE PREVEDE IL DIVERSO TERMINE DEL 1° GENNAIO 2007, IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - TERMINE FINALIZZATO A GARANTIRE LA TUTELA DEI CONSUMATORI E IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO NAZIONALE - NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA DETERMINAZIONE UNIFORME DELLA DATA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PREDETTA QUALITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELL'ULTERIORE PROFILO DI CENSURA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. La norma, consentendo di attribuire la qualifica di "cliente idoneo" ad ogni cliente finale, a partire dal 1 gennaio 2006, viola il disposto dell'art. 117, comma terzo, Cost., poiché si pone in contrasto con l'art 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, che fissa, ai fini della attribuzione della predetta qualifica, la data del 1 luglio 2007 e costituisce principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. La norma, consentendo di attribuire la qualifica di "cliente idoneo" ad ogni cliente finale, a partire dal 1 gennaio 2006, viola il disposto dell'art. 117, comma terzo, Cost., poiché si pone in contrasto con l'art 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, che fissa, ai fini della attribuzione della predetta qualifica, la data del 1 luglio 2007 e costituisce principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 39
art. 30
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art. 14
co. 5 quinquies
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 30