Sentenza 248/2006 (ECLI:IT:COST:2006:248)
Massima numero 30542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30536  30537  30538  30539  30540  30541  30543  30544  30545  30546  30547


Titolo
SENT. 248/06 G. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - POSSIBILITÀ PER OGNI CLIENTE FINALE DI ENERGIA ELETTRICA NEL TERRITORIO REGIONALE DI ACQUISIRE, SU RICHIESTA, LA QUALIFICA DI "CLIENTE IDONEO" DAL 1° GENNAIO 2006 - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA NORMATIVA STATALE CHE PREVEDE IL DIVERSO TERMINE DEL 1° GENNAIO 2007, IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - TERMINE FINALIZZATO A GARANTIRE LA TUTELA DEI CONSUMATORI E IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO NAZIONALE - NATURA DI PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA DETERMINAZIONE UNIFORME DELLA DATA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PREDETTA QUALITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELL'ULTERIORE PROFILO DI CENSURA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39. La norma, consentendo di attribuire la qualifica di "cliente idoneo" ad ogni cliente finale, a partire dal 1 gennaio 2006, viola il disposto dell'art. 117, comma terzo, Cost., poiché si pone in contrasto con l'art 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, che fissa, ai fini della attribuzione della predetta qualifica, la data del 1 luglio 2007 e costituisce principio fondamentale della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  24/02/2005  n. 39  art. 30  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art. 14    co. 5  quinquies

legge  23/08/2004  n. 239  art. 1    co. 30