Sentenza 248/2006 (ECLI:IT:COST:2006:248)
Massima numero 30544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 248/06 I. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DEL COMPITO DI VALUTARE SEGNALAZIONI E RECLAMI DEI CONSUMATORI - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA NORMATIVA STATALE DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI RECLAMI ALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E TUTELA DELLA CONCORRENZA - MERA PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ PER REGIONI ED ENTI LOCALI DI VALUTARE SEGNALAZIONI E RECLAMI - ESCLUSIONE DI QUALSIASI INCIDENZA SULLA INTEGRITÀ DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E DI OGNI ALTERAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO E DEL SUO MERCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 248/06 I. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - ATTRIBUZIONE ALLA REGIONE DEL COMPITO DI VALUTARE SEGNALAZIONI E RECLAMI DEI CONSUMATORI - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA NORMATIVA STATALE DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI RECLAMI ALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E TUTELA DELLA CONCORRENZA - MERA PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ PER REGIONI ED ENTI LOCALI DI VALUTARE SEGNALAZIONI E RECLAMI - ESCLUSIONE DI QUALSIASI INCIDENZA SULLA INTEGRITÀ DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E DI OGNI ALTERAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO E DEL SUO MERCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo lettera e), e terzo, Cost., nella parte in cui prevede una competenza regionale e locale in punto di reclami dei consumatori: infatti, la norma si limita a prevedere che Regioni ed enti locali possano valutare segnalazioni e reclami dei consumatori e cercare di garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami e ciò esclude che da tale attività possa derivare una riduzione delle attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas o addirittura l'alterazione del sistema energetico e del suo mercato.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo lettera e), e terzo, Cost., nella parte in cui prevede una competenza regionale e locale in punto di reclami dei consumatori: infatti, la norma si limita a prevedere che Regioni ed enti locali possano valutare segnalazioni e reclami dei consumatori e cercare di garantire l'efficacia delle segnalazioni e dei reclami e ciò esclude che da tale attività possa derivare una riduzione delle attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas o addirittura l'alterazione del sistema energetico e del suo mercato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 39
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 14/11/1995
n. 481
art. 2
co. 12 lett. m)