Sentenza 248/2006 (ECLI:IT:COST:2006:248)
Massima numero 30545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 248/06 L. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI RILASCIARE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA DEGLI IMPIANTI COMPRESI TRA I 30.000 E I 150.000 VOLTS - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA COMPETENZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI ELETTRODOTTI FACENTI PARTE DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO - RIFERIBILITÀ DELLA PREVISTA AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA ESCLUSIVAMENTE AGLI ELETTRODOTTI NON APPARTENENTI ALLA RETE NAZIONALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 248/06 L. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI RILASCIARE AUTORIZZAZIONI IN SANATORIA DEGLI IMPIANTI COMPRESI TRA I 30.000 E I 150.000 VOLTS - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - LAMENTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA COMPETENZA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI ELETTRODOTTI FACENTI PARTE DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO - RIFERIBILITÀ DELLA PREVISTA AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA ESCLUSIVAMENTE AGLI ELETTRODOTTI NON APPARTENENTI ALLA RETE NAZIONALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in sanatoria sulle linee e sugli impianti lettrici aventi tensione compresa fra 30.000 e 150.000 volts e già realizzati all'entrata in vigore della legge regionale. La disposizione impugnata non viola il principio fondamentale di cui all'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, che attribuisce al Ministro delle attività produttive la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti "facenti parte della rete nazionale di trasporto", in quanto può interpretarsi come riferita esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale.
- V., citata, sentenza n. 383/2005.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in sanatoria sulle linee e sugli impianti lettrici aventi tensione compresa fra 30.000 e 150.000 volts e già realizzati all'entrata in vigore della legge regionale. La disposizione impugnata non viola il principio fondamentale di cui all'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, che attribuisce al Ministro delle attività produttive la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti "facenti parte della rete nazionale di trasporto", in quanto può interpretarsi come riferita esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale.
- V., citata, sentenza n. 383/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 39
art. 38
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 29/08/2003
n. 239
art. 1 -sexies
legge 27/10/2003
n. 290
art.
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 26