Sentenza 248/2006 (ECLI:IT:COST:2006:248)
Massima numero 30546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 248/06 M. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - PREVISTA DISAPPLICAZIONE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE, DI DISPOSIZIONI STATALI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI RILASCIO DEL NULLA OSTA MINISTERIALE PER LE COSTRUZIONI DI LINEE ELETTRICHE IN CASO DI URGENZA - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI NORME FONDAMENTALI STATALI NELLA MATERIA DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE "ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE" CONCERNENTI LA PERDURANTE VIGENZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI SI PREVEDE LA DISAPPLICAZIONE - LIMITAZIONE DELLE CENSURE ALLA SOLA PRETESA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 113 DEL REGIO DECRETO N. 1775 DEL 1933 - ERRONEA PROSPETTAZIONE DELLE CENSURE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 248/06 M. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - PREVISTA DISAPPLICAZIONE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE, DI DISPOSIZIONI STATALI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI RILASCIO DEL NULLA OSTA MINISTERIALE PER LE COSTRUZIONI DI LINEE ELETTRICHE IN CASO DI URGENZA - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI NORME FONDAMENTALI STATALI NELLA MATERIA DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE "ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE" CONCERNENTI LA PERDURANTE VIGENZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI SI PREVEDE LA DISAPPLICAZIONE - LIMITAZIONE DELLE CENSURE ALLA SOLA PRETESA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 113 DEL REGIO DECRETO N. 1775 DEL 1933 - ERRONEA PROSPETTAZIONE DELLE CENSURE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia, nella Regione Toscana, dell'art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: infatti, l'art. 95, comma 1, del d.lgs 1 agosto 2003, n. 259, invocato a parametro interposto, non è volto a garantire la perdurante vigenza nell'ordinamento dell'art. 113 suddetto, ma ad assicurare che, ove esso trovi applicazione, sia in ogni caso fatta salva la valutazione assegnata al Ministero circa la compatibilità dell'intervento di costruzione di linee elettriche in via d'urgenza con le linee di comunicazione, con la conseguenza che, qualora venga meno l'efficacia dell'art. 113, non ne può risultare leso il principio salvaguardato dall'art. 95.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia, nella Regione Toscana, dell'art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: infatti, l'art. 95, comma 1, del d.lgs 1 agosto 2003, n. 259, invocato a parametro interposto, non è volto a garantire la perdurante vigenza nell'ordinamento dell'art. 113 suddetto, ma ad assicurare che, ove esso trovi applicazione, sia in ogni caso fatta salva la valutazione assegnata al Ministero circa la compatibilità dell'intervento di costruzione di linee elettriche in via d'urgenza con le linee di comunicazione, con la conseguenza che, qualora venga meno l'efficacia dell'art. 113, non ne può risultare leso il principio salvaguardato dall'art. 95.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
24/02/2005
n. 39
art. 42
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 01/08/2003
n. 259
art. 95
co. 2 lett. c)