Sentenza 248/2006 (ECLI:IT:COST:2006:248)
Massima numero 30547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30536  30537  30538  30539  30540  30541  30542  30543  30544  30545  30546


Titolo
SENT. 248/06 N. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - COMPETENZE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI - RINVIO ALLE CENSURE FORMULATE RIGUARDO AD ALTRE DISPOSIZIONI DELLA MEDESIMA LEGGE - CARATTERE MERAMENTE RICOGNITIVO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - SVUOTAMENTO DI CONTENUTO CONSEGUENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME RICHIAMATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, censurato, in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettere e), l) e m), e terzo, Cost., nella parte in cui, al fine di ripartire le competenze ivi previste fra Regione ed enti locali, rinvia alle funzioni previste e regolate dalle distinte disposizioni della medesima legge oggetto di ricorso. Il ricorrente muove, infatti, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'art. 3 avrebbe autonomo contenuto lesivo, ignorandone il carattere meramente ricognitivo: la dichiarazione di illegittimità degli artt. 28 e 29 rende privo di contenuto il rinvio, operato dall'art. 3, comma 1, alle funzioni ivi disciplinate.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  24/02/2005  n. 39  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte