Sentenza 6/2023 (ECLI:IT:COST:2023:6)
Massima numero 45283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  10/11/2022;  Decisione del  10/11/2022
Deposito del 26/01/2023; Pubblicazione in G. U. 01/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45274  45275  45276  45277  45278  45279  45280  45281  45282  45284  45285  45286  45287  45288  45289  45290  45291  45292  45293  45294  45295  45296  45297  45298  45299  45300  45301  45404


Titolo
Decreto-legge - In genere - Disposizioni aggiunte in sede di conversione - Condizioni di ammissibilità - Divieto di contenuto eterogeneo rispetto all'originario d.l. - Limite a garanzia delle dinamiche parlamentari (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione che modifica, mediante legge di conversione, la disciplina di riordino della legislazione in materia portuale). (Classif. 076001).

Testo

La legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata alla stabilizzazione dell'originario decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel d.l., ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico. Diversamente, l'iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Precedenti: S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 32/2014 - mass. 37669).

La violazione dell'art. 77 Cost. si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, rimarcando che solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale delle norme introdotte con la legge di conversione. (Precedenti: S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 22/2012 - mass. 36070).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 77, secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a, b ed e, del d.l. n. 121 del 2021, come conv. Come evincibile dal titolo, dal preambolo e dall'esame delle sue disposizioni, il decreto-legge adottato dal Governo è intervenuto, tra l'altro, in tema di investimenti e sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti; ai trasporti marittimi, in particolare, era già dedicato l'art. 4. Inoltre, esso contiene norme - nel preambolo e agli artt. da 10 a 12 - per l'attuazione del PNRR, tra i cui obiettivi in tema di infrastrutture vi è il potenziamento della competitività del sistema portuale con implemento della sua integrazione nella catena logistica. È pertanto evidente che la riforma della programmazione dei sistemi portuali e della pianificazione dei porti non può dirsi del tutto estranea, per oggetto e finalità, all'originario intervento normativo in tema di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. (Precedente: S. 430/2007 - mass. 31952).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/09/2021  n. 121  art. 4  co. 1

decreto-legge  10/09/2021  n. 121  art. 4  co. 1

decreto-legge  10/09/2021  n. 121  art. 4  co. 1

legge  09/11/2021  n. 156  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte