Decreto-legge - In genere - Disposizioni aggiunte in sede di conversione - Condizioni di ammissibilità - Divieto di contenuto eterogeneo rispetto all'originario d.l. - Limite a garanzia delle dinamiche parlamentari (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione che modifica, mediante legge di conversione, la disciplina di riordino della legislazione in materia portuale). (Classif. 076001).
La legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata alla stabilizzazione dell'originario decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel d.l., ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico. Diversamente, l'iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Precedenti: S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 32/2014 - mass. 37669).
La violazione dell'art. 77 Cost. si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o addirittura intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, rimarcando che solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale delle norme introdotte con la legge di conversione. (Precedenti: S. 247/2019 - mass. 42854; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 22/2012 - mass. 36070).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 77, secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a, b ed e, del d.l. n. 121 del 2021, come conv. Come evincibile dal titolo, dal preambolo e dall'esame delle sue disposizioni, il decreto-legge adottato dal Governo è intervenuto, tra l'altro, in tema di investimenti e sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti; ai trasporti marittimi, in particolare, era già dedicato l'art. 4. Inoltre, esso contiene norme - nel preambolo e agli artt. da 10 a 12 - per l'attuazione del PNRR, tra i cui obiettivi in tema di infrastrutture vi è il potenziamento della competitività del sistema portuale con implemento della sua integrazione nella catena logistica. È pertanto evidente che la riforma della programmazione dei sistemi portuali e della pianificazione dei porti non può dirsi del tutto estranea, per oggetto e finalità, all'originario intervento normativo in tema di sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. (Precedente: S. 430/2007 - mass. 31952).