Sentenza 249/2006 (ECLI:IT:COST:2006:249)
Massima numero 30549
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30548  30550


Titolo
SENT. 249/06 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - PROPOSIZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ATTO INTRODUTTIVO - ORDINANZA ANZICHÉ RICORSO - ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITÀ - SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SOSTANZA DEL RICORSO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PARITÀ DELLE ARMI" PER LA MANCATA PRODUZIONE DEL PRESCRITTO NUMERO DI COPIE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - INSUSSISTENZA DI PREGIUDIZI PER LA CONTROPARTE - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.

Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, in relazione alla deliberazione 23 gennaio 2002, con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti per i quali un deputato è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 292 cod. pen. dal Tribunale di Como, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere disattesa l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa della Camera dei deputati in quanto non sussiste un principio di infungibilità delle forme del ricorso e dell'ordinanza ai fini dell'instaurazione del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri, non implicando l'utilizzazione della forma dell'ordinanza, di per sé, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- V., citate, sentenze n. 193/2005 e n. 298/2004.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  23/01/2002  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 6