Sentenza 249/2006 (ECLI:IT:COST:2006:249)
Massima numero 30550
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 249/06 C. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER VILIPENDIO ALLA BANDIERA (ART. 292 COD. PEN.) - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE PENALE - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA LE DICHIARAZIONI E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - IRRILEVANZA DELL'ATTIVITÀ DI ALTRI PARLAMENTARI APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO - NON RICONDUCIBILITÀ ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PARLAMENTARE DEL TURPILOQUIO - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
SENT. 249/06 C. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER VILIPENDIO ALLA BANDIERA (ART. 292 COD. PEN.) - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SECONDA SEZIONE PENALE - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA LE DICHIARAZIONI E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - IRRILEVANZA DELL'ATTIVITÀ DI ALTRI PARLAMENTARI APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO - NON RICONDUCIBILITÀ ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PARLAMENTARE DEL TURPILOQUIO - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
Testo
Non spettava alla Camera dei deputati affermare, con la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 2002, che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.: infatti, la circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo parlamentare dell'on. Bossi non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la deliberazione di insindacabilità. Inoltre, l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di essere delle funzioni parlamentari.
Non spettava alla Camera dei deputati affermare, con la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 2002, che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.: infatti, la circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo parlamentare dell'on. Bossi non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la deliberazione di insindacabilità. Inoltre, l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di essere delle funzioni parlamentari.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
23/01/2002
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte