Ordinanza 250/2006 (ECLI:IT:COST:2006:250)
Massima numero 30551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 250/06. STRANIERO - LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO IN POSIZIONE IRREGOLARE - REGOLARIZZAZIONE - ESCLUSIONE IN CASO DI DENUNCIA PER UNO DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 380 E 381 COD. PROC. PEN. - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE

Testo
Restituzione atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla mera denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. il rigetto della domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, poichè la Corte, investita medio tempore di analoga questione avente ad oggetto anche la disposizione impugnata, ha concluso per l'illegittimità costituzionale della stessa.

- Il precedente cui la Corte si richiama è la sentenza n. 78/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  09/09/2002  n. 195  art. 1  co. 8

legge  09/10/2002  n. 222  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte