Ordinanza 251/2006 (ECLI:IT:COST:2006:251)
Massima numero 30552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 251/06. REATI E PENE - ABUSO DI UFFICIO - CONDOTTA DIRETTA A PROCURARE UN DANNO INGIUSTO O UN INGIUSTO VANTAGGIO PATRIMONIALE - ESCLUSIONE, SECONDO IL DIRITTO VIVENTE, DELLA PUNIBILITÀ, PER MANCANZA DI DOLO,QUALORA L'AGENTE ABBIA PERSEGUITO CONTESTUALMENTE L'INTERESSE PUBBLICO AFFIDATOGLI - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON RIGUARDO ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUONA AMMINISTRAZIONE - INVOCATA ESTENSIONE DELLA PORTATA INCRIMINATRICE DI UNA NORMA PENALE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ED ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL DIRITTO VIVENTE IN MATERIA DI DOLO NEL REATO DI ABUSO D'UFFICIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nella parte in cui tale norma viene interpretata dal diritto vivente nel senso di escludere, per mancanza del dolo, la punibilità della condotta diretta a procurare un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale ogni qual volta l'agente abbia perseguito contestualmente l'interesse pubblico affidatogli. Il rimettente, infatti, non solo non offre alcun elemento per valutare se, nel giudizio sottopostogli, ricorrano condizioni di fatto tali da giustificare l'applicazione del diritto vivente, ma erra nella ricostruzione del diritto vivente in materia di dolo nel reato di abuso d'ufficio, poiché nelle pronunce di legittimità richiamate non è stato affermato che la mera compresenza di una finalità pubblicistica basti ad escludere il dolo previsto dalla norma.

- Solo il legislatore può, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale e le condotte da assoggettare a pena: v., citata, sentenza n. 437/1998.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 323  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte