Ordinanza 252/2006 (ECLI:IT:COST:2006:252)
Massima numero 30554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30553
Titolo
ORD. 252/06 B. LAVORO E OCCUPAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA A CARATTERE STAGIONALE - DIRITTO DI PRECEDENZA DEI LAVORATORI NELL'ASSUNZIONE PRESSO LA STESSA AZIENDA E CON LA STESSA QUALIFICA, A NORMA DELL'ART. 23, COMMA 2, DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56 - DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ASSERITA SOPPRESSIONE DI FATTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA, IN CONTRASTO CON LA CLAUSOLA DELL'ACCORDO QUADRO RECANTE IL DIVIETO DI NON REGRESSO, NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA, DEL LIVELLO GENERALE DI TUTELA DEI LAVORATORI APPRESTATO DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA PER VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON REGRESSO, ASSUNTA DALLA LEGGE DI DELEGA TRA I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - SOPRAVVENUTA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN TEMA DI LIMITI AL DIVIETO DI 'REFORMATIO IN PEJUS' DELLA PROTEZIONE OFFERTA AL LAVORATORE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, COSTITUENTE 'JUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
ORD. 252/06 B. LAVORO E OCCUPAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA A CARATTERE STAGIONALE - DIRITTO DI PRECEDENZA DEI LAVORATORI NELL'ASSUNZIONE PRESSO LA STESSA AZIENDA E CON LA STESSA QUALIFICA, A NORMA DELL'ART. 23, COMMA 2, DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56 - DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ASSERITA SOPPRESSIONE DI FATTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA, IN CONTRASTO CON LA CLAUSOLA DELL'ACCORDO QUADRO RECANTE IL DIVIETO DI NON REGRESSO, NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA, DEL LIVELLO GENERALE DI TUTELA DEI LAVORATORI APPRESTATO DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA PER VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON REGRESSO, ASSUNTA DALLA LEGGE DI DELEGA TRA I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - SOPRAVVENUTA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN TEMA DI LIMITI AL DIVIETO DI 'REFORMATIO IN PEJUS' DELLA PROTEZIONE OFFERTA AL LAVORATORE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, COSTITUENTE 'JUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Rossano affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, sopprimendo di fatto il diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori agricoli stagionali, già occupati negli anni precedenti con contratti di lavoro a termine, a meno che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, hanno ridotto il livello di tutela già riservato agli indicati lavoratori dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56: infatti, ad oltre un anno dall'ordinanza di rimessione, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2005, in causa n. C-144/04, che ha affermato che "una reformatio in peius della protezione offerta dalla legislazione nazionale ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall'accordo quadro quando non sia collegata con l'applicazione di questo".
- La sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia assume valore di ius superveniens: v., sul punto, citate, ordinanze n. 241/2005, n. 125/2004, n. 62/2003.
Va ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Rossano affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, sopprimendo di fatto il diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori agricoli stagionali, già occupati negli anni precedenti con contratti di lavoro a termine, a meno che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, hanno ridotto il livello di tutela già riservato agli indicati lavoratori dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56: infatti, ad oltre un anno dall'ordinanza di rimessione, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia 22 novembre 2005, in causa n. C-144/04, che ha affermato che "una reformatio in peius della protezione offerta dalla legislazione nazionale ai lavoratori nel settore dei contratti a tempo determinato non è, in quanto tale, vietata dall'accordo quadro quando non sia collegata con l'applicazione di questo".
- La sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia assume valore di ius superveniens: v., sul punto, citate, ordinanze n. 241/2005, n. 125/2004, n. 62/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 10
co. 9
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 10
co. 10
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 11
co. 1
decreto legislativo
06/09/2001
n. 368
art. 11
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 29/12/2000
n. 422
art. 2