Sentenza 253/2006 (ECLI:IT:COST:2006:253)
Massima numero 30556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Titolo
SENT. 253/06 B. PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - DIRITTO ALL'ORIENTAMENTO E ALL'IDENTITÀ PERSONALE - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO ED INTEGRAZIONE SOCIALE RELATIVI A PERSONE DISCRIMINATE PER MOTIVI DERIVANTI DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - PREVISIONE DI SPECIFICHE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO PER I TRANSESSUALI E I "TRANSGENDER" - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISCRIMINATE PER MOTIVI DERIVANTI DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE DI PRINCIPIO IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO - INIDONEITÀ DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA AD ATTRIBUIRE DIRITTI O SITUAZIONI GIURIDICHE DI VANTAGGIO, AD INCIDERE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO E AD AMPLIARE LA DEFINIZIONE DI "LAVORATORE SVANTAGGIATO" PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 253/06 B. PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - DIRITTO ALL'ORIENTAMENTO E ALL'IDENTITÀ PERSONALE - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO ED INTEGRAZIONE SOCIALE RELATIVI A PERSONE DISCRIMINATE PER MOTIVI DERIVANTI DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - PREVISIONE DI SPECIFICHE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO PER I TRANSESSUALI E I "TRANSGENDER" - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISCRIMINATE PER MOTIVI DERIVANTI DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE DI PRINCIPIO IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO - INIDONEITÀ DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA AD ATTRIBUIRE DIRITTI O SITUAZIONI GIURIDICHE DI VANTAGGIO, AD INCIDERE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO E AD AMPLIARE LA DEFINIZIONE DI "LAVORATORE SVANTAGGIATO" PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, nell'ambito delle politiche del lavoro e dell'integrazione sociale, misure di sostegno e di tutela a favore delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, o dall'identità di genere, dei transessuali e dei transgender. Invero, la norma impugnata ha carattere genericamente di indirizzo e, pertanto, è inidonea ad attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio a determinati soggetti e ad incidere sulla disciplina dei contratti di lavoro e sui rapporti intersoggettivi che da essi derivano, e non si pone, quindi, in contrasto con l'art. 2, lettera k), del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto non amplia la definizione di "lavoratore svantaggiato" prevista dalla disposizione statale, ma si limita ad affermare, a favore dei transessuali e dei transgender, l'obiettivo di esprimere "specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale".
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, nell'ambito delle politiche del lavoro e dell'integrazione sociale, misure di sostegno e di tutela a favore delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, o dall'identità di genere, dei transessuali e dei transgender. Invero, la norma impugnata ha carattere genericamente di indirizzo e, pertanto, è inidonea ad attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio a determinati soggetti e ad incidere sulla disciplina dei contratti di lavoro e sui rapporti intersoggettivi che da essi derivano, e non si pone, quindi, in contrasto con l'art. 2, lettera k), del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto non amplia la definizione di "lavoratore svantaggiato" prevista dalla disposizione statale, ma si limita ad affermare, a favore dei transessuali e dei transgender, l'obiettivo di esprimere "specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
15/11/2004
n. 63
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte