Sentenza 253/2006 (ECLI:IT:COST:2006:253)
Massima numero 30557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30555  30556  30558  30559  30560  30561  30562  30563


Titolo
SENT. 253/06 C. PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - DIRITTO ALL'ORIENTAMENTO E ALL'IDENTITÀ PERSONALE - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - MISURE VOLTE AD ASSICURARE PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO AI PERCORSI DI FORMAZIONE, DI RIQUALIFICAZIONE E DI ACCRESCIMENTO CULTURALE ALLE PERSONE DISCRIMINATE PER MOTIVI DERIVANTI DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E PENALE - RICONDUCIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA REGIONALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 1, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, assicurano pari opportunità nell'accesso ai percorsi di formazione e riqualificazione alle "persone che risultino discriminate e esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" e, dall'altro, favoriscono "l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno". Tali disposizioni costituiscono espressione dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale e non incidono sulla disciplina dei singoli contratti di lavoro e, quindi, non invadono la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile.

- In tema di riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di occupazione e mercato del lavoro, v. sentenza citata n. 50/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  15/11/2004  n. 63  art. 3  co. 

legge della Regione Toscana  15/11/2004  n. 63  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte