Sentenza 253/2006 (ECLI:IT:COST:2006:253)
Massima numero 30558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30555  30556  30557  30559  30560  30561  30562  30563


Titolo
SENT. 253/06 D. PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - DIRITTO ALL'ORIENTAMENTO E ALL'IDENTITÀ PERSONALE - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE E DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA INVASIONE DEL REGIME DELL'IMPRESA DISCIPLINATO DAL CODICE CIVILE E VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E PENALE - GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella parte in cui disciplina la materia della responsabilità sociale delle imprese e delle relative certificazioni. Le censure proposte, infatti, sono generiche, essendosi limitato il ricorrente ad affermare apoditticamente che "la disciplina della responsabilità sociale delle imprese" rientrerebbe nell'ordinamento civile in quanto inerente alla disciplina dell'impresa.

- Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per genericità delle censure, v. sentenza citata n. 139/2006.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  15/11/2004  n. 63  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte