Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piano regolatore portuale (PRP) dei porti nazionali e internazionali - Procedura di approvazione - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di porti e aeroporti, nonché del principio di sussidiarietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, che disciplina il procedimento di approvazione del Piano regolatore portuale (PRP). A differenza del DPSS, che è atto di programmazione di una area vasta - cui la riforma ha, in particolare, sottratto la competenza a stabilire i contenuti sistemici di pianificazione -, il PRP è atto amministrativo generale che regola lo sviluppo dello specifico ambito portuale con prescrizioni che stabiliscono la caratterizzazione e destinazione delle aree nonché la localizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Lo specifico interesse all'ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza "competenziale" del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono adeguata la descritta partecipazione procedimentale di comune e regione. (Precedente: S. 278/2010 - mass. 34919).