Sentenza 253/2006 (ECLI:IT:COST:2006:253)
Massima numero 30562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30555  30556  30557  30558  30559  30560  30561  30563


Titolo
SENT. 253/06 H. PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - DIRITTO ALL'ORIENTAMENTO E ALL'IDENTITÀ PERSONALE - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI PER MOTIVI RICONDUCIBILI ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE, E RELATIVO REGIME SANZIONATORIO - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE E PENALE - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE DEI PRIVATI E ALLA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO LEGALE A CONTRARRE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, l'art. 16, commi 1 e 4, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63. La previsione del divieto per gli operatori commerciali appartenenti a determinate categorie di rifiutare la loro prestazione, o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie "senza un legittimo motivo e, in particolare, fra l'altro, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere" disciplina, in sostanza, un obbligo legale a contrarre - obbligo già previsto, in via generale, dal legislatore statale all'art. 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - alla cui violazione è connessa la comminatoria di una sanzione amministrativa ed introduce una normativa incidente sull'autonomia negoziale dei privati e, quindi, su di una materia riservata in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, allo Stato.

- In merito al parallelismo tra potere di predeterminazione delle fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione ed alla conseguente illegittimità anche di quest'ultima disposizione, v. sentenza citata n. 361/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  15/11/2004  n. 63  art. 16  co. 1

legge della Regione Toscana  15/11/2004  n. 63  art. 16  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte