Sentenza 254/2006 (ECLI:IT:COST:2006:254)
Massima numero 30564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 254/06. FAMIGLIA - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI IN MANCANZA DI LEGGE NAZIONALE COMUNE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO - APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DEL MARITO AL TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE TRA I SESSI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 254/06. FAMIGLIA - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI IN MANCANZA DI LEGGE NAZIONALE COMUNE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO - APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DEL MARITO AL TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE TRA I SESSI E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma primo delle disposizioni preliminari al codice civile. Tale disposizione - che, sebbene abrogata dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato), continua ad applicarsi in tutti i giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della norma abrogatrice - prevedendo che i rapporti patrimoniali fra coniugi aventi diverse leggi nazionali siano regolati da quella del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, realizza - privilegiando, per ragioni legate esclusivamente alla diversità di genere fra i coniugi, la legge nazionale del marito - una discriminazione in danno della moglie in contrasto con gli art. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma primo delle disposizioni preliminari al codice civile. Tale disposizione - che, sebbene abrogata dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato), continua ad applicarsi in tutti i giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della norma abrogatrice - prevedendo che i rapporti patrimoniali fra coniugi aventi diverse leggi nazionali siano regolati da quella del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, realizza - privilegiando, per ragioni legate esclusivamente alla diversità di genere fra i coniugi, la legge nazionale del marito - una discriminazione in danno della moglie in contrasto con gli art. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
disposizioni sulla legge in generale
n.
art. 19
co.
legge
31/05/1995
n. 218
art. 73
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte